venerdì 1 luglio 2011

nel caso di giudizio di non anomalia, la motivazione può essere più stringata rispetto a quella che si manifesta necessaria, nel caso di riscontrata anomalia

tratto dalla decisione numero 3902 del 30 giugno 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

Secondo il più recente e assolutamente prevalente orientamento di questo Consiglio, espresso da tutte le sezioni giurisdizionali, orientamento che il Collegio condivide, nel caso di giudizio di non anomalia, la motivazione può essere più stringata rispetto a quella che si manifesta necessaria, nel caso di riscontrata anomalia [Cons. St., sez. VI, 3 aprile 2002 n. 1853], o addirittura essere espressa per relationem alle giustificazioni fornite dall’impresa [Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2010 n. 7266;
Cons. St.
, sez. V, 22 febbraio 2010 n. 1029;
Cons. St.
, sez. V, 12 febbraio 2010 n. 741;
Cons. St.
, sez. IV, 30 ottobre 2009 n. 6708;
Cons. St.
, sez. V, 10 febbraio 2009 n. 748; Cons. St., sez. VI, 7 settembre 2006 n. 5191; Cons. St., sez. VI, 8 marzo 2004 n. 1080; Cons. St., sez. IV, 14 febbraio 2002 n. 882; Cons. giust. sic., 29 gennaio 2007 n. 5].

La motivazione per relationem alle giustificazioni dell’impresa aggiudicataria (che manifesta la relativa condivisione della Amministrazione) non è di per sé illegittima, potendo la motivazione per relationem avere ad oggetto, oltre che atti posti in essere dalla stessa amministrazione, anche atti di privati, qualora si tratti, come nel caso delle giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile la relatio [Cons. St., sez. VI, 6 agosto 2002 n. 4094].


Di Sonia Lazzini

Con il terzo motivo di appello si lamenta la violazione dell’art. 86, co. 3-bis, del codice sugli appalti pubblici, atteso che l’offerta della seconda classificata non rispetterebbe le tabelle ministeriali sui valori minimi del costo del lavoro.

7.1. Il Tar ha dichiarato la censura inammissibile per difetto di interesse, atteso che pone in discussione la situazione della seconda classificata, e che se anche ipoteticamente accolta, non farebbe conseguire alla ricorrente l’aggiudicazione, ma solo il secondo posto in graduatoria.

7.2. Parte appellante critica tale capo di sentenza, sostenendo di avere interesse a essere collocata al secondo posto anziché al terzo, in vista della possibilità di uno scorrimento di graduatoria.

La censura va disattesa, atteso che lo scorrimento di graduatoria è una eventualità allo stato irrealistica e meramente ipotetica, che non comprova la sussistenza di un interesse concreto e attuale. Il bene della vita è l’aggiudicazione, non semplicemente una migliore posizione di graduatoria.

Se ed in quanto vi sarà scorrimento di graduatoria, sorgerà l’interesse a contestare la posizione del secondo classificato, e la relativa contestazione andrà giudicata tempestiva (con decorrenza dalla conoscenza del provvedimento di scorrimento), atteso che solo per effetto dello scorrimento sorge l’interesse a contestare la posizione del secondo graduato.

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