sabato 12 novembre 2011

L’autorizzazione ex dpr 115_2004 non deve essere allegata all’offerta

Società di Intermediazione Finanziaria di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385/93:l’autorizzazione ministeriale deve esserci ma non deve essere prodotta in sede di partecipazione

L’art. 8 del bando richiede una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara “anche mediante fidejus-sione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro”. Non è prevista, tantomeno a pena di esclusione, che sia allegata anche l’autorizzazione ministeria-le.

Né la necessità di produrla è imposta dalla legge; in base al ri-chiamo contenuto nel disciplinare, la polizza doveva essere rilasciata alle condizioni dell’art. 30, comma 2° della legge n. 104/1994, coordi-nato con la legislazione regionale, come indicato sopra al punto 2. La CONTROINTERESSATA. ha prodotto una garanzia fidejussoria rilasciata dalla so-cietà intermediaria FIDEIUSSORE s.p.a., agenzia di Troina, il 25.3.2009, n. B/2228047/00, che riporta in calce il dato della iscrizio-ne all’albo speciale del Ministero dell’Economia, ai sensi del D.P.R. 115/2004

Passaggio tratto dalla decisione numero 814 dell’11 novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana



Pure infondato è il secondo motivo, che denuncia la mancanza dell’autorizzazione ministeriale al rilascio della fideiussione, e la mancata dimostrazione dei poteri di firma conferiti al sottoscrittore, profilo quest’ultimo non toccato dal primo Giudice.
            La censura va esaminata alla luce dei principi enunciati al pre-cedente punto 3.
            L’art. 8 del bando richiede una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara “anche mediante fidejus-sione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro”. Non è prevista, tantomeno a pena di esclusione, che sia allegata anche l’autorizzazione ministeria-le.
            Né la necessità di produrla è imposta dalla legge; in base al ri-chiamo contenuto nel disciplinare, la polizza doveva essere rilasciata alle condizioni dell’art. 30, comma 2° della legge n. 104/1994, coordi-nato con la legislazione regionale, come indicato sopra al punto 2. La CONTROINTERESSATA. ha prodotto una garanzia fidejussoria rilasciata dalla so-cietà intermediaria FIDEIUSSORE s.p.a., , che riporta in calce il dato della iscrizio-ne all’albo speciale del Ministero dell’Economia, ai sensi del D.P.R. 115/2004.
            Sotto il primo profilo, è evidente che le indicate regole chiedo-no che l’autorizzazione ministeriale vi sia, ma non che venga prodotto il relativo documento; e solo questo secondo adempimento viene con-testato dall’appellante,  il quale neppure prospetta che l’autorizza-zione non esista, o comunque difetti.

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