domenica 7 ottobre 2012

modifica art 75 sulle caratteristiche delle società di intermediazione autorizzate per appalti


rivoluzione per la terza figura_accanto a Banche e Compagnie di Assicurazioni_autorizzata all’emissione di fidiussioni negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Decreto legislativo 19/9/2012 n. 169 (G.U. 2/10/2012 n. 230)
Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.


(...)
Articolo 28
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
1. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo' essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 115, recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

entra in vigore il 17 ottobre 2012

Attuale normativa
Testo in vigore dal 17 ottobre 2012
Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta


(...)

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta


(...)

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo' essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 115, recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Testo Unico Bancario
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
Versione aggiornata al decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 239
Gennaio 2011

(...)

TITOLO V (1)
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
Articolo 106 (2)
(Albo degli intermediari finanziari)
1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114–novies, comma 4, e iscritti nel relativo  albo nonché prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Gli intermediari finanziari possono altresì esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico

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