mercoledì 28 novembre 2012

l’autentica notarile è una forma (solenne) maggiore dell'autocertificazione

e’ infondato il ricorso per l’illegittimità dell’aggiudicazione  avendo l’aggiudicataria  prodotto a corredo della polizza fidejussoria a garanzia della gara, un’autentica notarile in luogo della prescritta dichiarazione ex art. 47 del DPR 445/2000 da parte del sottoscrittore della polizza
Osserva il Collegio che la polizza della controinteressata risulta corredata da una allegata dichiarazione notarile riportante (per quel che qui rileva) il seguente testo: "ATTESTO che il sig. * nella sua qualità di Agente Generale della Società  Assicurazioni S.P.A., giusto mandato a rogito Notaio ,della cui identità personale, qualifica, poteri di firma io Notaio sono certo, con riferimento agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dopo che io Notaio ho richiamato ed evidenziato le sanzioni penali previste dall’art. 76 del detto DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ha reso in mia presenza la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui sopra. Reggio Calabria, ventotto giugno duemiladodici ".


emerge che la dichiarazione notarile è postergata alla polizza, cui risulta unita da timbri di giunzione del medesimo Notaio

Dall’analisi complessiva del documento non sussiste dunque alcun dubbio circa la persona fisica che ha sottoscritto la polizza, sui suoi poteri di firma (che derivano dalla qualità di Agente generale) e, dunque, su tutti gli elementi sostanziali in ordine ai quali il bando chiede fornirsi specifica attestazione.
Vero è che la dichiarazione notarile è imprecisa quanto al riferimento alla circostanza che viene attestata la “dichiarazione sostitutiva” del sottoscrittore della Polizza, ma tale imprecisione si risolve in un errore immediatamente percepibile di stesura della formula, che è insufficiente a ritenere violato lo scopo di interesse pubblico cui la clausola del bando che si presume violata era preordinata.

In primo luogo, l’autentica notarile è una forma (solenne) maggiore di quella richiesta dal bando,ed estendendosi - nel caso di specie - a tutti gli elementi sostanziali che il bando richiede di attestare assolve alla medesima funzione certativa della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 richiesta dalla lex specialis.
Più precisamente, le autocertificazioni previste dall’art. 47 del DPR 445/2000 sono esse sostitutive delle originarie e corrispondenti certificazioni pubbliche (amministrative o notarili), e non possono essere considerate in alcun modo come preferibili a queste ultime.
Peraltro, le modalità di redazione dell’autentica notarile (che è redatta in data immediatamente successiva a quella della polizza medesima) implicano che l’autentica è riferibile proprio a quella specifica polizza presentata in gara o che, in ogni caso, alla data della sottoscrizione della Polizza il firmatario era nella qualità di emetterla.
D’altro canto, considerare invalida o comunque insufficiente ai fini della gara la dichiarazione notarile così come redatta, solo sulla base di un palese ed evidente errore formale nella sua redazione equivarrebbe ad applicare una causa di esclusione per difetto di documentazione che è palesemente in contrasto con il disposto di cui all’art. 46 del codice dei contratti che, per fattispecie similari, avrebbe comportato tutt’al più l’esercizio di un’attività di integrazione documentale da richiedersi all’interessata.
Non sussistono infatti nel caso di specie quelli condizioni che l’art. 46 comma 1 bis del dlgs 163/2006 prescrive per l’esclusione della concorrente odierna controinteressata dal procedimento di gara, non avendo essa violato, con la presentazione di un’autentica notarile (sebbene resa in un testo solo formalmente imperfetto) in luogo dell’autodichiarazione richiesta a corredo della polizza richiesta ex art. 47 del DPR 445/2000, alcuna previsione del medesimo codice, o del regolamento, né sussistendo in tale caso alcuna incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta o della documentazione a corredo, inclusa la polizza.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza  numero 674 del  20 novembre  2012 pronunciata dal Tar Calabria, Reggio Calabria

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