Infondata è anche l'ulteriore eccezione avanzata dalle appellanti, di difetto di interesse da parte della società Alfa a censurare l’affidamento diretto alla società Beta.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la Alfa è impresa operante nel settore economico relativo al brokeraggio e come tale è legittimata ad impugnare, conformemente ai principi di libera concorrenza, legalità, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, il provvedimento con cui l'amministrazione disponga la stipula di un contratto con affidamento diretto ovvero la proroga di un contratto già in essere in assenza delle condizioni legittimanti (Cons. Stato, V, 17 settembre 2008 n.4389).
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