lunedì 25 giugno 2012

tassatività delle cause di esclusione e mancanza di elemento essenziale dell'offerta tecnica priva della firma del rappresentante

Viene confermata dal Consiglio di Stato all’illegittima ammissione in gara dell’appellante per la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica

La commissione di gara, infatti, aveva rilevato che l’offerta tecnica risultava priva della firma del rappresentante legale della ditta capogruppo Ricorrente s.a.s. e che, nella stessa busta, era stato rinvenuto l’elenco delle offerte migliorative dei servizi, su foglio non intestato, anch’esso mancante della sottoscrizione dei rappresentanti legali dell’A.T.I.

Correttamente, ritiene il Collegio, l’offerta tecnica è stata ritenuta non validamente presentata, per cui la stessa non è stata esaminata dalla Commissione, che ha stabilito l’esclusione dell’A.T.I. dalla gara (cfr. comunicazione del 7.5.2010, prot. 1538, provvedimento impugnato sub a).

L’esclusione della ricorrente è motivata, infatti, in ordine alla mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica, ossia dell’offerta inserita nella busta “B” del plico di gara, busta che, benchè perfettamente integra e sigillata in tutte le parti, così come minuziosamente previsto dalla lettera e) del punto 1 del disciplinare di gara, non incide affatto sulla validità di un offerta non sottoscritta che non è, quindi, negozialmente imputabile ad alcuno.

La circostanza secondo cui il punto 5 del disciplinare di gara che, nell’elencare le “cause di esclusione”, sancisce che fra tali cause rientra l’ipotesi della mancata sottoscrizione dell’offerta economica, non incide affatto sulla sussistenza di tale causa di esclusione, trattandosi di mancanza di un elemento essenziale dell’offerta che anche nell’attuale assetto normativo disegnato dall’attuale art. 46, comma 1-bis, del Codice appalti, in cui è stato codificato il principio di tassatività delle cause di esclusione, rileva quale causa di estromissione del concorrente dalla gara d’appalto.

In conclusione, l’appello incidentale deve essere accolto, come sopra argomentato, con la conseguenza che il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile e, per ulteriore conseguenza, l’appello principale diventa improcedibile.

Tratto dalla decisione numero 3669 del 21 giugno 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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