venerdì 8 luglio 2011

Giustamente il primo giudice non ha dichiarato l’inefficacia del contratto

Possono anche essere condivise le considerazioni formulate, riguardo al contratto stipulato in data 7.10.2009, dal Giudice di prime cure, che, sulla base dei principi espressi dalla direttiva 2007/66/CE 53/2010, ha deciso di non doverne dichiarare l’inefficacia, in considerazione sia dell’interesse pubblico all’affidamento in tempi rapidi dell’appalto di cui trattasi, al fine di rendere fruibile per la collettività l’unità cardiologica dell’Azienda Ospedaliera appaltante, sia dello stato all’epoca di esecuzione del contratto, che non rendeva possibile la ripetizione della gara, e, attualmente la riduzione del contratto, stante la circostanza che esso risulta interamente eseguito (come da memoria della ALFA s.r.l. depositata il 22.1.2011), a nulla valendo il mancato collaudo

Di Sonia Lazzini

Tratto dalla decisione numero 4052  del 7 luglio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

Con il secondo motivo di appello incidentale la CONTROINTERESSATA. Medical s.p.a., ha riproposto tutti i motivi posti a base del ricorso di primo grado e dichiarati assorbiti, deducendo che, dall’accoglimento di essi motivi, volti all’esclusione dell'A.T.I. controinteressata, deriva la necessità di delibazione dell'istanza risarcitoria per equivalente formulata per lesione dell’interesse pretensivo all’aggiudicazione, trascurata dal T.A.R. che ha risarcito solo la lesione dell’interesse strumentale (perdita di chance).

Con il terzo motivo di appello incidentale detta s.p.a., con riguardo alla salvezza del contratto medio tempore stipulato, ha anche dedotto violazione degli artt. 2 quinquies, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 2 bis, comma 2, della Direttiva 2007/66/CE perché il T.A.R. avrebbe erroneamente valutato l’interesse pubblico al mantenimento del contratto con esclusivo riferimento alla asserita necessità di integrale rinnovo, senza considerare che, se non fossero stati dichiarati assorbiti i motivi di primo grado, dal loro accoglimento sarebbe derivata l’aggiudicazione della gara alla esponente.

Comunque non sussistevano le esigenze imperative connesse ad un interesse generale per le quali il contratto può essere fatto salvo nonostante la violazione del termine dilatorio minimo.

In subordine avrebbero dovuto essere applicate la sanzioni alternative di cui all’art. 2 sexies, comma 2, Dir. 2007/66/CE, in particolare la riduzione del contratto.


Osserva al riguardo la Sezione che dalla disposta conferma della sentenza di primo grado deriva la illegittimità radicale della "lex specialis" della gara di cui trattasi con inutilità della disamina della fondatezza degli ulteriori motivi posti dalla CONTROINTERESSATA. Medical s.p.a. a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e volti alla mera esclusione della ALFA s.r.l., essendo essi da considerare assorbiti.

Tanto comporta anche la incondivisibilità della richiesta di delibazione dell'istanza risarcitoria per equivalente formulata per lesione dell’interesse pretensivo all’aggiudicazione della gara ad essa s.p.a., comportando la illegittimità della "lex specialis" la impossibilità di aggiudicazione della gara alla ricorrente principale in primo grado, con possibilità di valutazione solo della richiesta di risarcimento danni per perdita di “chance”, come correttamente ritenuto dal T.A.R..

Possono anche essere condivise le considerazioni formulate, riguardo al contratto stipulato in data 7.10.2009, dal Giudice di prime cure, che, sulla base dei principi espressi dalla direttiva 2007/66/CE 53/2010, ha deciso di non doverne dichiarare l’inefficacia, in considerazione sia dell’interesse pubblico all’affidamento in tempi rapidi dell’appalto di cui trattasi, al fine di rendere fruibile per la collettività l’unità cardiologica dell’Azienda Ospedaliera appaltante, sia dello stato all’epoca di esecuzione del contratto, che non rendeva possibile la ripetizione della gara, e, attualmente la riduzione del contratto, stante la circostanza che esso risulta interamente eseguito (come da memoria della ALFA s.r.l. depositata il 22.1.2011), a nulla valendo il mancato collaudo

Nessun commento:

Posta un commento