sabato 16 aprile 2011

Rapporti fra possesso dei requisiti, generali e speciali, ed escussione delle cauzioni provvisorie e definitiva

La cauzione provvisoria, in caso di appalti di servizi e forniture, a norma dell’articolo 48 del codice dei contratti, copre il mancato possesso dei requisiti di ordine speciale relativamente alle imprese sorteggiate

Per gli appalti di lavori superiori ai 150.000 euro questo discorso non vale in quanto la Soa è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti speciali


Per tutti gli appalti, quindi di qualsiasi tipo e per qualsiasi importo, copre per l’aggiudicatario, il reale possesso dei cd requisiti di ordine morale, ovvero quelli che permettono al partecipante di avere la capacità giuridica di sottoscrivere i contratti con la pa

Infatti nel caso di indagini negative su tale capacità, l’amministrazione ha l’obbligo di annullare l’aggiudicazione provvisoria e di escutere la cauzione provvisoria  per impossibilità di stipulare il contratto con un contraente non legittimato a farlo


La cauzione definitiva copre invece il possesso di tutti i requisiti fino alla fine dell’appalto, oltre, ovviamente alla buona esecuzione del contratto stesso

riportiamo un passaggio della sentenza numero 4 del 7 aprile 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale _Adunanza Plenaria:


<<l’impresa che partecipa alla procedura selettiva deve dimostrare di possedere, dalla presentazione dell’offerta fino all’eventuale fase di esecuzione dell’appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando



Si deve aggiungere che nelle gare di appalto i requisiti generali e speciali devono essere posseduti non solo alla data di scadenza del bando, ma anche al momento della verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante e al momento dell’aggiudicazione sia provvisoria che definitiva (non rileva in questa sede, afferendo a momento successivo alla gara, la questione del possesso dei requisiti al momento della stipulazione)

va condivisa la conclusione cui è pervenuto il TAR, secondo cui, in materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità.


Si tratta di un principio rispondente ad evidenti esigenze di certezza e di funzionalità del sistema di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneità ad eseguire contratti pubblici.

D’altro canto, le stazioni appaltanti non possono essere esposte all’alea della perdita e del successivo riacquisto in corso di gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione SOA, o della qualificazione prevista per i settori speciali>>

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