sabato 16 aprile 2011

L’ impresa, vincitrice del ricorso, viene riammessa alla procedura ma dovrà richiedere un’altra cauzione provvisoria

Dal 27 aprile 2010 vi è stata una profonda rivoluzione nel mondo dei ricorsi avverso aggiudicazioni presunte illegittime

La circostanza che il giudice amministrativo possa decretare non solo l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva ma anche l’inefficacia del contratto nel frattempo stipulato, rimette  tutto in gioco

Nel caso che ci occupa, il Consiglio di Stato decreta che il risarcimento del danno in forma specifica consiste nel riammettere alla procedura l’impresa illegittimamente esclusa

Va da sé che la Stazione appaltante avrà comunque l’onere di verificare il reale possesso da parte della ricorrente riammessa di tutti i requisiti: di conseguenza avrà tutti i diritti di richiedere un’altra cauzione provvisoria in quanto la prima sarà sicuramente già svincolata


riportiamo qui di seguito un passaggio tratto dalla decisione numero 2295 del 13 aprile 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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-Di conseguenza deve disporsi l’annullamento in parte de qua, del disciplinare di gara, con il conseguente travolgimento, per automatica caducazione, dei successivi atti procedimentali, dalla contestata esclusione del RTI ALFA fino all’aggiudicazione definitiva, che va pertanto revocata.

Al contempo deve dichiararsi l’inefficacia del contratto dal momento della stipula, e cioè, a quanto riferisce l’ASL, dal 3 settembre 2010, anche nella considerazione che l’erogazione dei servizi informatici è stata già oggetto di proroga e il nuovo progetto esecutivo è in corso di approvazione.

-La stazione appaltante dovrà pertanto riammettere alla procedura parte ricorrente e, sulla base del disciplinare modificato nei punti controversi, procedere al rinnovo delle operazioni di gara, emendata dal vizio procedimentale come sopra accertato, adottando al contempo i provvedimenti necessari ad assicurare il servizio di cui trattasi ancora temporaneamente e per il tempo strettamente indispensabile.

L’accoglimento dei motivi sopra esaminati consente di dichiarare assorbite le ulteriori censure svolte dalla ricorrente,già oggetto di esame dal giudice di primo grado.

Va quindi respinta sia la richiesta di subentro che l’istanza di reintegrazione in forma specifica ovvero di risarcimento per equivalente del danno subito presentate dall’appellante.

La riammissione nella procedura di gara e il conseguente rinnovo della gara richiedono infatti un’ulteriore attività valutativa da parte della stazione appaltante con esiti attualmente e doverosamente ignoti, per cui l’accoglimento dell’appello, per il suo potere demolitorio degli atti impugnati con il conseguente ripristino delle legalità dell’attività amministrativa, può già ritenersi satisfattorio della posizione della parte ricorrente.

Invero, l’effetto ripristinatorio derivante dall’annullamento giurisdizionale dell’atto illegittimo costituisce già una riparazione nella maniera più specifica, e pertanto satisfattiva in tutto o in parte, a seconda delle circostanze, sia dal punto di vista materiale che giuridico, rispetto alla situazione di illiceità caratterizzata dalla situazione di illegittimità dell’atto imputabile alla pubblica amministrazione, non essendo dimostrati ulteriori danni partrimoniali medio tempore verificatisi a causa degli atti impugnati in primo grado ( cfr, fra le altre, Cons. di Stato, Sez IV, n. 82515 del 2 novembre 2004).>>

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