venerdì 15 aprile 2011

Costa caro “manovrare” l’aggiudicazione di una gara : euro € 906.220,95 di danno erariale a titolo, per fortuna per l’assicuratore, di dolo

sussistono tutti i presupposti per l’affermazione della responsabilità del convenuto, ovverosia una condotta dolosamente illecita tenuta in violazione degli obblighi di servizio nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, che ha provocato a quest’ultima un danno ingiusto, la domanda attrice va accolta nei termini esposti.

Va quindi emessa condanna nei confronti del convenuto a risarcire la Regione Lombardia del danno ad essa arrecato, quantificato nella complessiva somma di € 81.191,53 + 430.000,00 + 430.000,00 + 45.029,42 = € 986.220,95 - € 80.000,00 (somma già restituita ad esito del processo penale) = € 906.220,95


La prestazione effettivamente resa dall’appaltatrice è stata quindi, nella sostanza, corrispondente a quella offerta dalla seconda classificata, la quale, ove non vi fosse stata la turbativa della gara di cui sopra, sarebbe risultata vincitrice, in ragione della maggiore vantaggiosità economica della offerta da essa presentata, a parità di contenuto tecnico rispetto a quella della concorrente.

La differenza tra le somme pagate dalla Regione per la commissione di agenzia al RTI risultato vincitore e quelle che sarebbero state pagate al RTI ingiustamente pretermesso misura quindi la lesione del patrimonio erariale, trattandosi di pagamenti a fronte dei quali l’amministrazione pubblica non ha ricevuto una corrispettiva utilità.

a fronte della corresponsione di tangenti al convenuto nel presente giudizio, deve ritenersi provato, sulla base di un ragionamento necessariamente presuntivo, un danno all’erario pubblico in misura corrispondente all’importo della tangente medesima.

La terza posta del danno contestato riguarda la lesione all’immagine dell’amministrazione di appartenenza.

La Sezione non ritiene di doversi soffermare sulla configurabilità in astratto di tale tipologia di danno alle pubbliche amministrazioni (che del resto trova attualmente espressa copertura normativa nella disposizione di cui all’art. 17, comma 30-ter del D.L. 78/2009), già in precedenza comunque pacificamente ammessa sia dalla giurisprudenza di questa Corte che da quella della Corte di cassazione.

Quanto alla ricorrenza di esso nella concreta fattispecie, non possono nutrirsi dubbi sia sulla lesione recata dal convenuto alla reputazione della P.A., sia sulla gravità della stessa.

Con riguardo al primo aspetto, la commissione di reati particolarmente gravi, come la turbativa di gara, la truffa e la corruzione ai danni dell’amministrazione di appartenenza ha compromesso l’immagine della P.A. come istituzione imparziale, minandone in maniera significativa la credibilità sia all’interno della stessa, sia all’esterno nei confronti della collettività.

La quarta posta del danno contestato consiste nella lesione patrimoniale diretta cd. da “disservizio”, equivalente alle spese inutilmente sostenute per perseguire gli obiettivi stabiliti ma non raggiunti dall’Ente e ai costi aggiuntivi di cui è stato gravato l’erario della Regione Lombardia per ripristinare l’efficienza della struttura organizzativa.

La tesi dell’attore appare fondata e da condividere, considerato che, come effetto diretto della condotta illecita del convenuto, le spese sostenute dalla Regione Lombardia per lo svolgimento della gara, da cui è sortita un’aggiudicazione viziata, non possono che essere considerate inutili per l’ente, così come è da ritenere che le spese straordinarie che la Regione Lombardia ha dovuto effettuare per condurre un’indagine amministrativa interna conseguente alla scoperta degli illeciti di rilevanza penale costituiscano un costo aggiuntivo ingiusto per l’erario regionale.

In conclusione, considerato che sussistono tutti i presupposti per l’affermazione della responsabilità del convenuto, ovverosia una condotta dolosamente illecita tenuta in violazione degli obblighi di servizio nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, che ha provocato a quest’ultima un danno ingiusto, la domanda attrice va accolta nei termini esposti.

Va quindi emessa condanna nei confronti del convenuto a risarcire la Regione Lombardia del danno ad essa arrecato, quantificato nella complessiva somma di € 81.191,53 + 430.000,00 + 430.000,00 + 45.029,42 = € 986.220,95 - € 80.000,00 (somma già restituita ad esito del processo penale) = € 906.220,95

Tratto dalla sentenza numero 208 del 13 aprile 2011 pronunciata dalla Corte dei Conti della Lombardia

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