venerdì 15 aprile 2011

legittimo annullamento di una gara per l'incarico di brokeraggio assicurativo

Se l’amministrazione, anche su sollecito di una partecipante, si rende conto di aver sbagliato nell’impostare un bando di gara, può senz’altro decidere di annullare l’intera procedura

Specialmente se l’errore di impostazione comporterebbe l’esclusione della maggior parte delle partecipanti e quindi un minor confronto concorrenziale


<<Considerato che parte ricorrente (risultata seconda in graduatoria di gara) impugna contestualmente:

il bando di cui in epigrafe (per asserita mancata previsione di adeguata cauzione e per mancata previsione del C.I.G.); nonché la determina dirigenziale n. 216 del 9.8.2010 con la quale l’Amministrazione ha deciso di annullare tutti gli atti del procedimento della gara indetta col medesimo predetto bando;

- che nel corso del procedimento la ricorrente ha vanamente chiesto esclusione delle altre cinque ditte ammesse in gara per le citate illegittimità del bando;

- che la ricorrente assume di essere stata l'unica impresa ad avere prodotto adeguata cauzione e C.I.G. e quindi di avere diritto all’aggiudicazione dell’appalto per cui è causa;

Ritenuto che l’Amministrazione proprio mediante l’avversata determina dirigenziale n. 216 del 9.8.2010 (ampiamente motivata) ha sostanzialmente deciso di “azzerare” la gara di che trattasi revocando tutti gli atti relativi, nella inoppugnabile considerazione che il bando era “nato monco” anche per le ragioni evidenziate dalla odierna ricorrente (e quindi anche al condivisibile fine di non dovere aggiudicare l’appalto senza una adeguata platea di offerte poste a confronto ed in concorrenza tra loro);

-          che le censure dedotte in ricorso non possono essere condivise alla stregua del principio, ancora di recente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (vedi Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 9 novembre 2010, n. 7971), secondo cui, l’Amministrazione non è tenuta ad indire una nuova gara nemmeno nel caso di sentenza di annullamento giurisdizionale, conservando viceversa il potere di valutare legittime modalità alternative di gestione del servizio o, al limite, scelte ancora più radicali, se non si tratti di un servizio essenziale (nel caso di cui sopra, il Consiglio ha ritenuto non elusivo del giudicato di annullamento formatosi su detta sentenza il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha deciso di gestire direttamente il servizio, anziché rinnovare la gara annullata dal G.A.);>>

tratto dalla sentenza numero 4576 del 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

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