lunedì 11 aprile 2011

La mancata presentazione dei modelli unici probanti l’importo versato non è causa di escussione della garanzia provvisoria

Con il primo motivo del ricorso introduttivo, riproposto con i motivi aggiunti, la ricorrente deduce l’(addotta) illegittimità del provvedimento di esclusione adottato in ragione di una presunta situazione di non-regolarità contributiva siccome risultante dal d.u.r.c.

Essa afferma che con note del 18 luglio 2006 e del seguente 26 luglio ha trasmesso alla stazione appaltante documentazione (dalla stessa ritenuta) idonea a dimostrare di essere in regola con il versamento di contributi previdenziali e che la diversa indicazione emersa dal d.u.r.c. sarebbe da addebitare al ritardo con il quale erano stati aggiornati i dati in possesso della Cassa edile della provincia di Caserta.

A seguito di tale esclusione la stazione appaltante ha disposto l’incameramento della garanzia provvisoria, misura poi sospesa per effetto dell’accoglimento della domanda cautelare - per tale aspetto - con l’ordinanza n. 1261/06.
Il motivo è fondato.

E’ oggettivamente rilevabile che la ricorrente non sia incorsa in nessuna sostanziale violazione delle disposizioni che regolano le obbligazioni previdenziali in materia di appalti: l’attestazione della predetta Cassa edile, inviata al Comune di Agrigento il 25 luglio 2006, sottolinea, infatti, come le risultanze del d.u.r.c. erano da imputarsi soltanto «alla mancata presentazione dei modelli unici probanti l’importo versato», ragion per cui la ricorrente, poiché in regola, non avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara


Al lume delle suesposte considerazioni, il ricorso - previa estromissione dal giudizio della resistente Autorità di vigilanza - in relazione alla fondatezza della domanda di annullamento, va, per questa parte accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara e di escussione della garanzia provvisoria, mentre per il resto, secondo quanto sopra specificato, va dichiarato inammissibile


Tratto dalla sentenza numero 730 dell’ 11 aprile 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

Nessun commento:

Posta un commento