lunedì 11 aprile 2011

Anche con la pa valgono i principi l'arricchimento senza causa e della compensatio lucri cum damno

La mancata adozione del decreto di espropriazione da parte del Comune di Bolognetta non lo esime dal risarcire il danno, la cui misura, tuttavia, deve essere limitata, con i criteri che saranno di seguito indicati, tenendo conto del comportamento tenuto dalle parti, cui vanno ascritti profili di responsabilità; il che andrà ad incidere sul quantum risarcitorio da corrispondere alla parte ricorrente, con particolare riferimento alla quantificazione degli interessi moratori, e al momento di loro decorrenza


Si può, dunque, concludere affermando il necessario collegamento tra il diritto al risarcimento del danno subito e la perdita del diritto di proprietà del bene stesso, non potendo certo il privato ottenere un ristoro per equivalente superiore al danno medesimo. Evidenziandosi come il conseguimento del risarcimento debba essere accompagnato dal formale trasferimento della titolarità della proprietà in capo all’Amministrazione, in applicazione del principio che vieta l'arricchimento senza causa, derivandone altrimenti l’illegittima locupletazione del privato, che rimarrebbe titolare della proprietà, pur dopo averne conseguito il valore (cfr. T.a.r. Sicilia, Palermo, III, 2 dicembre 2010, n. 14232; 17 dicembre 2010, n. 14322)

Sempre a proposito della richiesta di risarcimento del danno, poiché, come rilevato, una parte della somma determinata a titolo di indennità di espropriazione è stata effettivamente percepita da parte ricorrente – la quale ha ricevuto un bene capitale, produttivo di frutti - deve certamente ritenersi che, dalla somma pretesa a titolo risarcitorio, la somma effettivamente percepita debba essere decurtata, in base al principio della compensatio lucri cum damno.

Tratto dalla sentenza numero 722  dell’ 11 aprile 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

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