Quanto alla richiesta risarcitoria, ai fini della liquidazione dei danni, correttamente non poteva che applicarsi il principio di cui all'art. 1223, c.c., per il quale sono risarcibili unicamente i danni derivanti in via immediata e diretta dalla condotta illecita, mentre il risarcimento del danno a carico della p.a. non può ritenersi come un semplice effetto automatico dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, richiedendo esso, invece, un concreto riscontro degli specifici requisiti (lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata, accertamento dell'imputabilità dell'evento dannoso alla responsabilità della p.a., esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, nesso causale tra illecito commesso e danno patrimoniale ingiusto, nesso causale tra illecito perpetrato e danno soggettivamente sofferto).
Tratto dalla decisione numero 2221 dell’ 11 aprile 2011 del Consiglio di Stato
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