la reintegrazione in forma specifica integra una modalità di tutela che non assume carattere eventuale o eccezionale, essendo piuttosto sussidiaria, rispetto ad essa, quella risarcitoria per equivalente, praticabile solo quando quella restitutoria non possa essere conseguita con successo (Cons. St., A.Pl. n. 12 del 2008; IV, n. 2280\2002; n. 6666\2003)
il Collegio vuole peraltro anche rimarcare, che, quantomeno con effetti a decorrere dall’avvento della direttiva 11 dicembre 2007 n. 2007/66/Ce, anche la Suprema Corte è pervenuta a riconoscere rilievo alla connessione tra le domande di annullamento dell'aggiudicazione e di caducazione del contratto di appalto concluso a seguito dell'illegittima aggiudicazione, con la conseguente attribuzione di entrambe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 244 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (Cassazione civile, Sez. Un., nn. 2906 e 5291 del 2010)
la sentenza di annullamento dell’aggiudicazione determina in capo all'Amministrazione soccombente l'obbligo di conformarsi alle relative statuizioni; che l'annullamento dell'aggiudicazione è costitutivo di un vincolo permanente e puntuale sulla successiva attività dell'Amministrazione (Cons. Stato, Ad. Plen. 19 marzo 1984, n. 6), il cui contenuto non può prescindere dall'effetto caducatorio del contratto stipulato; che, pertanto, in sede di esecuzione della sentenza, l'Amministrazione non può non rilevare la sopravvenuta caducazione del contratto conseguente all'annullamento dell'aggiudicazione (secondo quanto, del resto, ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. I, 15 aprile 2008, n. 9906).
La sostituzione dell'aggiudicatario, quale "reintegrazione in forma specifica" del soggetto che ha ottenuto la statuizione di annullamento, appartiene, dunque, agli ulteriori provvedimenti amministrativi che rimangono salvi dopo la pronunzia giurisdizionale di legittimità, provvedimenti alla cui assunzione (avendo essi la funzione di adeguare lo stato di fatto a quello di diritto) l'Amministrazione è tenuta, per dare esecuzione al giudicato e ripristinare le ragioni del ricorrente
Tratto dalla decisone numero 2220 dell’ 11 aprile 2011 del Consiglio di Stato
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