Il reingresso nella gara ripetuta, con la possibilità effettiva di partecipazione dell'impresa risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, costituisce risarcimento in forma specifica, per cui non spetta il risarcimento del danno per equivalente ove l'accoglimento del ricorso intervenga in tempo utile a restituire, in forma specifica, all'impresa interessata la chance agognata, consentendo quindi il soddisfacimento completo e diretto dell'interesse fatto valere: nella specie,
la concorrente vittoriosa nel giudizio amministrativo ottiene il soddisfacimento pieno e diretto dell'interesse fatto valere e ciò costituisce risarcimento del danno in forma specifica, a causa dell'effetto caducatorio e conformativo discendente dal giudicato amministrativo di annullamento dell'aggiudicazione a favore di altra concorrente;
non le spetta, dunque, il risarcimento del danno per equivalente, perché ove, come nella specie, l'annullamento giurisdizionale degli atti produca un sostanziale risarcimento in forma specifica, non residua alcun danno risarcibile per equivalente monetario, giacché proprio la restitutio in integrum realizzata dalla pronuncia demolitoria assume valenza pienamente satisfattiva dell'interesse azionato dalla parte che si affermi danneggiata.
Tratto dalla decisione numero 2221 dell’ 11 aprile 2011 del Consiglio di Stato
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