Una volta dimostrata la infondatezza della domanda di annullamento ne discende il rigetto anche di quella risarcitoria.
Come è noto, infatti, l’illegittimità dell’atto rappresenta un elemento costitutivo indefettibile ai fini del perfezionamento del fatto lesivo, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.
La sua mancanza impedisce di potere configurare la responsabilità civile della pubblica amministrazione
tratto dalla sentenza numero 385 del 15 marzo 2011 pronunciata dal Tar Calabria, Catanzaro
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