Pertanto, dovendo la società aggiudicataria essere esclusa dalla gara per la mancanza di un requisito di partecipazione, si colora di illegittimità l’aggiudicazione definitiva disposta in suo favore, la quale va annullata con assorbimento delle ulteriori censure quivi non esaminate
Come risulta dalle evidenze processuali, è stato sottoscritto il contratto tra il Monaldi e la SIPRO per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, per cui, in ragione dei contrapposti interessi delle parti, della posizione di seconda classificata della società ricorrente e della sua effettiva possibilità di subentrare in un appalto in non avanzato stato di esecuzione, deve essere dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., il suddetto contratto con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notificazione, o comunicazione in via amministrativa laddove anteriore, della presente sentenza.
Si ritiene, infine, che la tutela in forma specifica e la pretesa risarcitoria avanzate dalla ricorrente debbano essere accolte nei seguenti termini:
a) una volta disposta l’aggiudicazione in favore della società ricorrente sotto le condizioni di legge, la stazione appaltante potrà optare o per l’integrale reintegra in forma specifica dell’interesse leso mediante la stipula di un nuovo contratto di appalto avente la medesima durata di quello originario, oppure per il risarcimento per equivalente in relazione alla fase contrattuale non espletata unitamente al subentro nel rapporto per la rimanente fase
b) la misura del risarcimento per equivalente dovrà attestarsi al 5% dell’importo dell’appalto, proporzionato al periodo già svolto e come ribassato dall’offerta, essendo indimostrato che la ricorrente abbia tenuto inutilizzati le maestranze ed i macchinari.
tratto dalla sentenza numero 1522 del 18 marzo 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
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