lunedì 21 marzo 2011

Risulta prescritto il danno erariale da illegittimo svincolo di alcune polizze fideiussorie

Secondo l’accusa nei provvedimenti che autorizzavano lo svincolo delle cauzioni sono stati esposti fatti non veritieri.


Con atto di citazione in data 27 giugno 2003 la procura regionale per il Lazio conveniva in giudizio il direttore generale dell'AIMA, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 959.053,18 corrispondente all'80% del danno subito dal suddetto ente per l’illegittimo svincolo di alcune polizze fideiussorie.

Con sentenza n. 307/05 la sezione Lazio ha dichiarato  prescritta l’azione, individuando il dies a quo della prescrizione nel 1994 e non rinvenendo alcun doloso occultamento né alcun atto interruttivo della stessa, ivi compreso l'invito a dedurre notificato in data 15 marzo 2003


Il pubblico ministero desume il doloso occultamento del danno dalla circostanza che nei provvedimenti con i quali  è stato autorizzato lo svincolo della polizza sarebbe stato falsamente affermato che le ditte "hanno adempiuto agli obblighi previsti nel paragrafo 6, comma  6 del bando di gara, esibendo le prove della destinazione  e dell'effettiva utilizzazione finale " dell'alcool.

Osserva il collegio che con questa affermazione non è stato occultato nulla, perché i provvedimenti sono stati adottati dopo un'istruttoria dalla quale appariva evidente l'irregolarità accertata, Di ciò è consapevole lo stesso pubblico ministero il quale, dopo aver acquisito ed esaminato gli atti dell'istruttoria amministrativa, afferma che "l'inidoneità della documentazione appariva ictu oculi in quanto le prove fornite dai privati confermavano una vendita di alcool a società francese, realtà che di per sé già costituiva una violazione della normativa recante le misure di  intervento comunitarie". Orbene se l'irregolarità era evidente ictu oculi non si comprende come l'affermazione contenuta nel provvedimento abbia potuto occultarla.

Si osserva ancora che l'asserito occultamento non può comunque qualificarsi doloso, ove si tenga presente che all'appellato è stato contestato di avere "con grave negligenza e trascuratezza dei propri doveri d'ufficio, senza accertare destinazione ed utilizzo dei quantitativi di alcol di cui si tratta, sottoscritto le note di svincolo".

Per ultimo, si evidenzia che l'irregolarità in questione era stata rilevata dai competenti organi comunitari nel 1996 e dalla Guardia di Finanza nel 1997, con rapporto inviato alla stessa AIMA, come risulta dalla documentazione depositata dall'appellato e non contestata dal pubblico ministero.

Tratto dalla sentenza numero 125 dell’ 1 marzo 2011 pronunciata dalla Corte dei Conti, sezione seconda giurisdizionale centrale

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