lunedì 21 marzo 2011

Il cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e progettista comporta la giurisdizione della Corte dei Conti

In ordine all’eccepito difetto di giurisdizione nei riguardi dei progettisti va rammentato, come rilevato dal primo giudice, che la domanda giudiziale è stata proposta nei confronti degli architetti Lamanna, Esposito e Longano in quanto hanno svolto la duplice funzione di progettisti e direttori dei lavori. In tali ipotesi, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. ord. n. 7446/2008) e contabile (sez. II centr. d’appello n. 116/2001; sez. Umbria n. 498/2002; sez. Marche n. 803/2006), da cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi, il cumulo dei predetti incarichi comporta la giurisdizione unitaria della Corte dei conti, in quanto i doveri di verifica del progetto propri del direttore dei lavori ex art. 5 del R.D. n. 350/1895 si attualizzano già nella fase di progettazione, tanto da assorbire l’ufficio di progettista.

In particolare, le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella citata ordinanza, dopo aver richiamato la propria costante giurisprudenza, secondo cui la giurisdizione è del giudice contabile per il direttore dei lavori, in quanto temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della P.A. quale organo tecnico e straordinario della stessa, ed è del giudice ordinario per il progettista, non essendo ravvisabile un rapporto di servizio in presenza della necessaria approvazione del progetto da parte dell’amministrazione, hanno affermato che la domanda nella quale il danno lamentato è prospettato come derivante dal complesso di tale attività spetta alla giurisdizione del giudice contabile.

Ciò in quanto non è configurabile una scissione delle giurisdizioni, stante anche il generale orientamento favorevole all’omogeneizzazione della giurisdizione in presenza di un rapporto unitario, come è nel caso di un cumulo di incarichi da cui sorge una complessiva attività professionale nella quale la progettazione è prodromica alla successiva attività di direzione.

Tratto dalla sentenza numero 122 dell’ 1 marzo 2011 pronunciata dalla Corte dei Conti, sezione seconda giurisdizionale centrale

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