Qualora la cauzione provvisoria venga presentata con le modalità di cui DM 123 del 2004, è necessaria un’espressa rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui al menzionato art. 1957, comma 2, cod. civ da parte del garante.
L’esame della documentazione agli atti di causa mostra che la controinteressata ha stipulato con la Compagnia Assicurazioni garanzia fideiussoria, espressamente emessa in conformità alle disposizioni di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, nonché in applicazione delle modifiche e delle integrazioni introdotte dalle norme di cui all’art. 75 del d. lgs. n. 163 del 2006.
La garanzia fideiussoria contempla inoltre espressamente la rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui al menzionato art. 1957, comma 2, cod. civ.
Tale rinuncia produce l’impegno del fideiussore ad obbligarsi anche successivamente alla scadenza dell’obbligazione principale, limitatamente all’ipotesi in cui il creditore adempia diligentemente all’onere di fare valere le proprie pretese nei confronti del debitore principale entro il termine di decadenza di due mesi.
Poiché le disposizioni del richiamato DM 123 del 2004 non contemplano espressamente la rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui all’art. 1957 cod. civ., comma 2, si è resa necessaria l’espressa menzione nella polizza di simile clausola
La garanzia provvisoria, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è stata diligentemente prestata dall’aggiudicataria in conformità alle prescrizioni della gara.
tratto dalla sentenza numero 487 del 16 marzo 2011 pronunciata dal Tar Campania, Salerno
Nessun commento:
Posta un commento