domenica 20 marzo 2011

ALL'AGGIUDICATARIO PROVVISORIO NON SPETTA ALCUN RISARCIMENTO

Sul legittimo annullamento di un’aggiudicazione provvisoria, sull’ ambito discrezionale della Stazione Appaltante e sul  “ripensamento” della stazione appaltante a favore di un diverso modello organizzativo del servizio già oggetto della gara

Nel caso di specie, infine, nemmeno l’anzidetta posizione di interesse legittimo può dirsi esser stata illecitamente lesa ( e dunque suscettibile di reintegrazione del danno relativo ), alla stregua dell’accertamento giurisdizionale, compiuto in primo grado e confermato nella presente sede, che non ha ravvisato i vizi denunciati dal privato nel provvedimento di autotutela lesivo della posizione stessa; il che preclude ogni valutazione in ordine all’azione di risarcimento ascrivibile a responsabilità aquiliana.

la posizione del ricorrente è di “mero aggiudicatario provvisorio” della gara oggetto del contestato atto di annullamento

la non necessità “di una particolare ed approfondita motivazione” in sede di annullamento dell’atto di aggiudicazione provvisoria, in quanto “atto endoprocedimentale, per sua natura inidoneo a radicare una situazione di stabile affidamento nel suo destinatario”

- la correttezza, nella fattispecie, dell’esercizio dello specifico potere di autotutela, in relazione al “meno rigoroso onere motivazionale che ne consegue”

l’insindacabile discrezionalità amministrativa, che caratterizza “la scelta tra le possibili modalità gestionali di un servizio pubblico”, in concreto operata dall’Amministrazione con la discussa deliberazione laddove essa, con la seconda delle argomentazioni poste a base della stessa, “ha esplicitato la propria intenzione di voler gestire il servizio di cui si tratta non a mezzo di un rapporto contrattuale d’appalto, bensì avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi delle norme citate”

tratto dalla decisione numero 1698 del 19 marzo 2011 pronunciata dal Consiglio di  Stato

Nessun commento:

Posta un commento