sabato 19 marzo 2011

RAPPORTI FRA GIURISDIZIONE CIVILE ESERCITATA IN SEDE PENALE DALLA PA E RESPONSABILITA’ AMMINSITRATIVA DAVANTI ALLA CORTE DEI CONTI

Occorre ricordare, infatti, che il rapporto tra la giurisdizione civile esercitata in sede penale dall’amministrazione e l’azione di responsabilità esercitata dalla Procura contabile non si pone in termini di “ne bis in idem” ma di proponibilità della domanda, intesa come verifica della sussistenza dell’interesse all’azione, che viene meno solo ove l’amministrazione abbia già ottenuto l’integrale risarcimento del danno.

Ne consegue che la giurisdizione penale e quella civile risarcitoria, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, dal momento che l’interferenza può avvenire tra i giudizi e non tra le giurisdizioni (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1999, n. 822; id., Ord. 21 maggio 1991, n. 369; id., 3 febbraio 1999, n. 664; id., Sent. 26 novembre 2004, n. 22277; id., Ord. 21 ottobre 2005, n. 20343, id., 24 marzo 2006, n. 6581).

La proposizione dell’azione civile o della costituzione di parte civile in sede penale, quindi, non preclude l’azione di responsabilità amministrativa, con l’unico limite del divieto di doppia condanna del dipendente per lo stesso fatto e con eventuale effetto decurtante della pretesa erariale derivante dal parziale recupero in sede civile o transattiva.

Orbene, nel caso in esame non è prospettabile alcuna preclusione all’azione di responsabilità della Procura contabile giacché il convenuto è rimasto indenne dal giudizio risarcitorio promosso in sede civile dal comune di Pescorocchiano.


Tratto dalla sentenza numero 364 del 28 febbraio 2011 pronunciata dalla Corte dei Conti del Lazio

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