lunedì 28 febbraio 2011

Responsabilità amministrativa dell’allevatore per un danno erariale al Ministero delle Politiche Agricole

indebita percezione di sovvenzioni comunitarie all’agricoltura:davanti alla Corte dei Conti una ditta privata

Quanto all’elemento soggettivo, le condotte appaiono connotate da dolo, tenuto conto del fatto che per la percezione dei contributi comunitari l’interessata ha effettuato dichiarazioni di scienza che imprescindibilmente presupponevano coscienza e volontà dell’agire, consapevolezza del contenuto nonché piena cognizione degli effetti che tale agire era in grado di generare.


La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato (Ordinanza n. 4511 dell’1.03.2006), per discriminare la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale da quella ordinaria, tenuto conto del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, ha reputato irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.

In questa prospettiva, la qualità del soggetto non rappresenta un indicatore significativo, utilizzabile per selezionare il Giudice abilitato a giudicare in ordine al danno che quel medesimo soggetto si assume abbia cagionato.

Per far ciò, occorre, invece, avere riguardo alla natura del danno ed alla tipologia degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue censurabili condotte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza della sua azione od omissione sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente pubblico, anche sotto il mero profilo di precludere l’erogazione del finanziamento ad altri possibili beneficiari.

Occorre al riguardo, anche, richiamare la pronunzia della Suprema Corte di Cassazione (SS.UU. civili, ordinanza n. 5019 del 27 ottobre 2009 - 3 marzo 2010) con la quale, nel confermare la giurisdizione della Corte dei Conti in materia, si afferma che: “Nel caso dei contributi dati a soggetti estranei, questi rispondono per la diversa ragione che, pur essendo estranei, gestiscono risorse pubbliche vincolate all'impiego preventivato, sicché l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa è, per così dire, diretta. Che i soggetti che debbono impiegare quelle risorse non siano funzionari della stessa o di altra pubblica amministrazione, ma privati, società o non, non rileva: l'assimilazione è ben assicurata dalla figura del rapporto di servizio (…)”.

Applicando tale criterio di valutazione, è indubitabile che nella vicenda in esame sussista la giurisdizione di questa Corte.

Tratto dalla sentenza numero 421 del 7 febbraio 2011 pronunciata dalla Corte dei Conti della Sicilia

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