Successivamente alla stipula del contratto di noleggio la condotta del convenuto nell’utilizzo dell’autovettura appare ancor più meritevole di censura perché ha concretizzato un del tutto illegittimo utilizzo personale del mezzo
Il contratto di noleggio promosso e fortemente voluto dal prof. P_ appare, quindi, palesemente irragionevole, antieconomico e del tutto privo di giustificazioni.
Non rileva, poi, ad escludere la responsabilità del convenuto il rispetto della disciplina (legge n. 488 del 1999 e “convenzione CONSIP” del 15 maggio 2001) in materia di forniture alle pubbliche amministrazioni.
Ed invero, tale disciplina attiene alla diversa materia dei contratti ad evidenza pubblica - stipulati delle pubbliche amministrazioni per lavori, opere, forniture, servizi – ed è finalizzata alla scelta del contraente oltreché al rispetto delle regole della concorrenza tra i soggetti offerenti.
L’applicazione della predetta normativa si aggiunge e non si sostituisce alla scelta – necessaria e prodromica - dell’Amministrazione di approvvigionarsi di beni o servizi in base alle reali esigenze di perseguimento del fine pubblico specifico.
Ed invero, soltanto in tali casi l’utilizzo del denaro pubblico appare giustificato.
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In merito all’elemento soggettivo il Collegio riscontra la presenza del dolo, derivante dalla intenzionalità con la quale il convenuto ha posto in essere l’intera operazione di noleggio e utilizzo improprio del mezzo, conoscendo il danno economico che veniva così riportato dalle risorse pubbliche da lui gestite.
La particolare cura con la quale il prof. Piedimonte ha selezionato il colore e gli allestimenti dell’autovettura, nonché il mancato e sistematico rispetto delle disposizioni regolamentari universitarie sull’utilizzo delle autovetture consentono di tracciare il quadro di un intenzionale disegno di sfruttamento improprio di una risorsa pubblica.
Tratto dalla sentenza numero 359 del 3 febbraio 2011 pronunciata dalla Corte dei Conti della Sicilia
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