domenica 27 febbraio 2011

DEVE ESSERE SEMPRE GARANTITA LA MASSIMA PARTECIPAZIONE POSSIBILE

Tutela della concorrenza – la Stazione appaltante deve cercare di favorire  e non restringere la platea dei partecipanti – nei bandi le clausole più restrittive devono essere opportune _ deve essere sempre garantita la massima partecipazione possibile

Nell'ambito delle gare pubbliche, costituiscono principi generali quello della massima partecipazione e della concorrenza.

Tali principi conducono ad una interpretazione che favorisce piuttosto che restringere la platea dei possibili concorrenti.

In caso di clausole equivoche o di dubbio significato nelle procedure di evidenza pubblica, purché ciò non confligga con il principio di parità di trattamento tra i concorrenti, deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (Consiglio Stato , sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7403);


l’apposizione negli atti di indizione di una gara di clausole più restrittive rispetto a quello minime imposte dalla normativa in materia deve rispondere a precisi criteri di opportunità

la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che - nelle procedure di gara - in assenza di clausole contrarie della lex specialis, le clausole devono essere intese in modo meno restrittivo al fine di garantire il principio della massima partecipazione (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 gennaio 2011, n. 85).


Tratto dalla sentenza numero 1653 del 22 febbraio 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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