lunedì 28 febbraio 2011

Corte dei Conti competente per il danno erariale, giudice civile per la responsabilità civile extracontrattuale verso terzi

La locuzione << funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici>> di cui all’articolo 28 della Costituzione deve essere letta in adeguamento alla struttura e alle modalità con cui attualmente opera l’Amministrazione pubblica.

Diritti e doveri dei cittadini
Art. 28 della Costituzione
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici



Manifestamente infondata si appalesa la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell’articolo 5 del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 110, per violazione degli articoli 28 e 103, comma 2, della Costituzione, sollevata dall’appellante.

Premesso che per “diritto vivente” l’articolo 1 della legge n. 20 del 1994 incardina la giurisdizione della Corte dei conti qualora sia ravvisabile l'esistenza di un rapporto di servizio tra l'autore del danno e l'ente danneggiato e sui doveri ad esso inerenti, ricadendo invece nella giurisdizione ordinaria la responsabilità extracontrattuale verso enti terzi (ex plurimis: Cassazione, SS.UU. 25/02/2010, n. 4549), va osservato che la citata disposizione si inserisce armonicamente nel contesto delineato dalla Costituzione.

Circa la compatibilità della disciplina in questione con l’articolo 28 della Costituzione è sufficiente osservare che il precetto costituzionale, peraltro riguardante le ipotesi di danno indiretto, non esclude una interpretazione evolutiva del concetto della locuzione “funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici” adeguata alla struttura e alle modalità con cui attualmente opera l’Amministrazione pubblica.

Interpretazione che si attaglia anche alla previsione contenuta nel comma 2 dell’articolo 103 della Costituzione. Quest’ultima disposizione, ancorché non abbia individuato una generale giurisdizione della Corte dei conti nella materia di contabilità pubblica, consente di attrarre nell’orbita della potestas iudicandi della Corte stessa tutte le controversie in cui sia ravvisabile una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto danneggiante nell'iter procedimentale o nell'apparato organico dell'ente, tale da rendere il primo compartecipe dell'attività amministrativa del secondo (v. retro, 2.1).

Le "materie di contabilità pubblica" riservate dall'articolo 103, secondo comma, della Costituzione alla Corte dei conti ricomprendono attività che hanno ad oggetto beni che sono già entrati nelle disponibilità del soggetto pubblico e che danno luogo essenzialmente a rapporti di servizio tra tale soggetto pubblico e i titolari di suoi organi, “siano o meno legati da rapporto di pubblico impiego” (Corte costituzionale, sent. 8 novembre 1982, n. 185).

Sul punto é opportuno rammentare che configura compito del Giudice fornire, per quanto sia possibile, alle norme denunciate una interpretazione secundum Constitutionem, come più volte statuito dal Giudice delle leggi (ex plurimis: n. 453/1998, n. 354/1997 e n. 307/1996).

Nel delineato contesto nessun valore può assumere l’articolo 5 del R.D.L. 10 luglio 1924, n. 110 venendo in rilievo, ai fini del radicarsi della giurisdizione della Corte dei conti, l’esistenza di un rapporto di servizio

Tratto dalla sentenza numero 144 dell’ 11 febbraio 2011 pronunciata dalla Corte dei conti – Sezione Terza Centrale d’Appello

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