sabato 25 maggio 2013

ex art 48_è dalla esplicita richiesta e non dall'aggiucazione che decorrono i dieci giorni per evitare escussione della polizza cauzioni provvisoria

ATTENZIONE _

PER IL COMPUTO DEL TERMINE PERENTORIO DI CUI ALL'ARTICOLO 48 DEL CODICE DEI CONTRATTI BISOGNA TENER CONTO DELLA DATA DI RICEVIMENTO DELL'ESPLICITA RICHIESTA E NON DI QUELLA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITVA

è agli atti l’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione, ma, così come rappresentato dalla controinteressata, non risulta effettivamente prodotta alcuna richiesta ex art. 48 cit. specificamente rivolta all’impresa aggiudicataria affinchè quest’ultima produca la documentazione a comprova dei requisiti.

Si deve precisare, a tale riguardo, che “l'art. 48, d.lg. n. 163 del 2008 è preordinato ad assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura di gara e la tempestiva liquidazione dei danni prodotti dall'alterazione della stessa a causa della mancanza dei requisiti da parte dell'offerente, di modo che esso risulta strumentale rispetto all'esigenza di garantire imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Tale disposizione richiede, dunque, che le imprese sorteggiate "comprovino" entro dieci giorni dalla data della richiesta il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. La sanzione conseguente alla mancata produzione della prova sul possesso dei requisiti ovvero ad una documentazione che non confermi detto possesso (o non comprovi le dichiarazioni in precedenza rese) è l'esclusione dalla gara (con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione all'Autorità garante per i provvedimenti di sua competenza)” (TAR Lazio, III, 7 luglio 2012, nr. 6182).

Attesa la natura di tale prescrizione e le conseguenze della mancata o insufficiente produzione documentale, è necessario attribuire alla disposizione in esame il pieno significato evincibile dalla sua formulazione testuale, così che non può non ritenersi che i termini perentori per l’offerta della documentazione a dimostrazione dei requisiti autodichiarati in sede di gara abbiano decorrenza dalla “richiesta” a tal fine formulata dalla S.A., che va intesa come specifica ed inequivoca manifestazione di volontà del Seggio (a natura necessariamente ricettizia) ed alla quale non può equipararsi la mera comunicazione dell’aggiudicazione (che ha natura e finalità solamente informativa).
Invero, in giurisprudenza si riconosce che “legittimamente il disciplinare di gara può far decorrere il termine di 10 giorni per la documentazione dei requisiti di capacità tecnica ed economica, di cui all'art. 48, d.lg. n. 163 del 2006 dall'arrivo, documentato dal rapporto di trasmissione, di una comunicazione via fax ai concorrenti” (T.A.R. Trieste Friuli Venezia Giulia sez. I, 08 novembre 2007, n. 720) e tale circostanza ricorre anche nell’odierna fattispecie (vedasi punto 17, pag. 30 del disciplinare CIG 4273133CE4 ove risulta che: “la documentazione da produrre ed il relativo termine di presentazione verranno tempestivamente elencati e richiesti per fax seguito da comunicazione scritta”)


passaggio tratto dalla  sentenza   numero 234 del 30 aprile   2013  pronunciata dal Tar Calabria, Reggio Calabria

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