lunedì 19 settembre 2011

per i principi di trasparenza ed imparzialità, devono essere conosciuti subito i criteri e le modalità imposti dalla pa

nella fase di valutazione delle offerte da parte di una commissione di gara, l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro le quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia talmente analitica da delimitare il giudizio delle commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo di portata

tale da rendere di per sé evidente l’iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito (ex multis Consiglio Stato , sez. V, 03 dicembre 2010 , n. 8410, id. 29 novembre 2005 n. 6759, id. 29 dicembre 2009, n. 8833, T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 16 novembre 2010, n. 4469 ).

Ne consegue che l’assenza di sub-criteri o anche di criteri di valutazione sufficientemente dettagliati, la stazione appaltante non deve limitarsi ad attribuire il mero voto numerico, ma indicare in modo espresso le ragioni del giudizio svolto, se non in riferimento al contenuto delle singole voci (sub-criteri), quanto meno le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con indicazione numerica (Consiglio di Stato sez V m29 dicembre 2009 n.8833).

Tali coordinate interpretative, da tempo pacifiche come detto nel settore dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, non possono non valere anche in riferimento ai procedimenti attributivi di vantaggi economici, essendone comune l’esigenza di attuare i principi comunitari di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, i quali si elevano a principi generali di tutti i contratti pubblici e sono direttamente applicabili, a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie od interne ed in modo prevalente rispetto ad eventuali disposizioni interne di segno contrario (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 21 maggio 2008 , n. 1978).

D’altronde, anche il diritto interno per evidenti ragioni di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa volta alla corresponsione di vantaggi economici - non disciplinata dal vigente Codice dei contratti pubblici relativo a lavori servizi e forniture - richiede a norma dell’art 12 l.241/90 la “predeterminazione” in forma pubblica dei criteri e delle modalità a cui l’Amministrazione deve attenersi, che deve essere ragionevolmente contenuta nell’avviso pubblico, a pena di elusione dei suesposti principi. Infatti i potenziali interessati debbono essere messi in condizione di conoscere, mediante adeguate forme di pubblicità, l’esistenza e la portata degli elementi di valutazione al momento della presentazione delle proposte progettuali, e non già in una fase successiva

A cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza numero 1297 del 13 settembre 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

Nella fattispecie per cui è causa, la Regione Puglia si è limitata a stabilire generiche voci di valutazione in sede di bando, procedendo poi a mezzo della Commissione, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, ad integrare le predette disposizioni della lex specialis - senza invero che tale facoltà fosse prevista dal bando - mediante scomposizione in nuovi sub criteri, con ripartizione dei relativi punteggi da un punteggio minimo di insufficiente sino al massimo di ottimo, nel rispetto del punteggio massimo complessivo fissato dal bando.

In disparte la questione dell’obbligo o meno per le Amministrazioni pubbliche di predeterminare interamente in sede di bando (o comunque con atto integrativo precedente la scadenza del termine di presentazione delle domande) i criteri selettivi per l’accesso alle contribuzioni pubbliche, analogamente a quanto oggi imposto nel settore degli appalti dall’art 83 c.4 d.lgs 163/2006 e s.m. – lettura invero condivisibile in applicazione del Trattato UE ed in particolare dei principi ivi contenuti di trasparenza e non discriminazione, – i criteri fissati dal Gruppo tecnico nel verbale n.2 del 10 luglio 2008 non soddisfano i criteri di analiticità imposti dall’ordinamento.

Infatti, i sub criteri così individuati - come detto peraltro senza alcuna autorizzazione in tal senso da parte della lex specialis - non delimitando sufficientemente la discrezionalità tecnica della Commissione, non consente di ricostruirne l’iter logico seguito. Tale incongruenza si coglie in tutta la sua evidenza in relazione alla espressione da parte della Commissione di un motivato giudizio nei confronti di altri progetti non ammessi a finanziamento (per es. per eccessiva attività di formazione) a differenza di quanto effettuato nei confronti della ricorrente, con conseguente chiara disparità di trattamento tra i concorrenti, in danno della società ricorrente.

Le descritte incongruenze si sono poi riverberate nei confronti dell’attività di stretta valutazione tecnica della proposta progettuale, laddove le valutazioni compiute prestano il fianco alle doglianze di difetto ed irragionevolezza di motivazione, pur nel limite del sindacato del G.A. sulla discrezionalità tecnica, da ritenersi limitato al rilievo di indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'illogicità manifesta e dell'erroneità dei presupposti di fatto (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 17 giugno 2011 , n. 3227).

Sul punto, il progetto della ricorrente prevede, come molti altri, l’attivazione di un centro informatico per disabili e loro famiglie in conformità agli obiettivi del bando. Mentre però quello della ricorrente ha ricevuto una valutazione di sola sufficienza (punti 2), altri progetti sono stati ritenuti meritevoli del punteggio di discreto (4 punti) o di più che sufficiente (3 punti), senza che sia data la possibilità di ricostruirne l’iter logico seguito.

Ancora, la documentazione depositata in giudizio dimostra una complessiva sotto stima della proposta progettuale della ricorrente anche in riferimento ad altre voci, quali in particolare al “grado di applicazione delle pari opportunità”, laddove risulta per tabulas l’impiego di un maggior numero di operatrici donne nel personale previsto.

Per i suesposti motivi il ricorso è in parte qua fondato e va accolto, con l’effetto di ordinare al Dirigente regionale Servizio Sistema Integrato Servizi sociali la rivalutazione del progetto della ricorrente - come peraltro già statuito in sede di giudizio cautelare - secondo i criteri conformativi di cui in motivazione, mediante indicazione degli elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio complessivo rispetto ai sub-criteri di cui al verbale 2/2008, e le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione alfanumerica, in modo idoneo a consentire l’esercizio del diritto di difesa garantito dagli art 24 e 113 Cost.

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