giovedì 29 settembre 2011

illegittima esclusione per irregolarità accertata dall'INPS sanata successivamente alla data di presentazione delle offerte

le contestate irregolarità contributiva e assicurativa appaiono prive dei caratteri della gravità e della definitività, elementi richiesti dall'art. 38, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 163/2006 al fine di integrare la causa di esclusione

Quanto alla non gravità delle violazioni, si deve tener conto del pagamento in compensazione effettuato dalla ricorrente in data 13 agosto 2010 (cfr. la copia del modello F24 di cui al doc. 18 di parte ricorrente), con riguardo sia al debito nei confronti dell'INPS (sede di Nocera Inferiore) sia al debito nei confronti dell'INAIL

Inoltre, in ordine al profilo della non definitività degli accertamenti aventi per oggetto le violazioni contestate, non si può non tener conto del ricorso avverso la cartella di pagamento concernente il credito INPS (notificata alla ricorrente il 23 marzo 2011) e l'avviso bonario INAIL.

Tali affermazioni presuppongono l'adesione alla tesi secondo cui la indicazione di inadempienze contenuta nel documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) non integra di per sè la causa di esclusione di cui alla lettera i) dell'art. 38 cit., dovendo la stazione appaltante comunque verificare se le violazioni certificate mediante il d.u.r.c. siano da ritenere gravi e frutto di accertamenti definitivi (cfr. in questo senso, tra le altre, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 23 marzo 2010, n. 291). La soluzione in tal senso trova una implicita conferma della sua correttezza nella modifica all'art. 38, comma 2, cit., operata dall'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106. Modifica la quale, stabilendo che «Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266», ha definitivamente imposto la coincidenza tra le ipotesi che impediscono il rilascio del D.U.R.C. (fissate dal decreto del Ministro del Lavoro, del 24 ottobre 2007) e la causa di esclusione di cui trattasi.


Con il ricorso, l'impresa propone altresì domanda di risarcimento dei danni subiti.
La domanda, tuttavia, non adempie all'onere probatorio imposto all'attore dall'art. 2697 del codice civile (ribadito dall'art. 124 del codice del processo amministrativo), sia nell' an che nel quantum del danno di cui si chiede il ristoro (sul punto, fra le tante decisioni della Sezione, si veda la sentenza 13 gennaio 2011, n. 16). Pertanto, la domanda è infondata e deve essere rigettata

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