lunedì 8 agosto 2011

Doveroso annullamento di tutta la procedura per aver la Stazione appaltante richiesto un importo di cauzione provvisoria pari ad un’annualità e non calcolato sul valore complessivo dell’appalto

La possibilità di partecipare alla nuova gara è il risarcimento in forma specifica

Doveroso annullamento di tutta la procedura per aver la Stazione appaltante richiesto un importo di cauzione provvisoria pari ad un’annualità e non calcolato sul valore complessivo dell’appalto


A cura di Sonia Lazzini

tratto dalla decisione numero 4712  del 5 agosto 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

Con l’appello incidentale, La Controinteressata ha chiesto l’annullamento della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di affidamento in suo favore del servizio e ha rigettato la domanda di risarcimento del danno.

Le ragioni sin qui esposte sulla natura dell’art. 75 del codice dei contratti pubblici tolgono pregio alle censure dell’appellante incidentale che vuole mantenere in vita una gara illegittima, salvando la propria offerta.

La clausola del bando di cui si discute è illegittima ed è insuscettibile di essere integrata con la diversa disposizione di legge per la necessaria tutela del concorrente che su di essa abbia fatto affidamento.

In base al principio della par condicio la gara deve essere rinnovata, emendata del vizio, per consentire agli operatori economici che ne hanno interesse di partecipare.

D’altra parte, secondo giurisprudenza consolidata, l’annullamento del bando di gara illegittimo comporta l’obbligo per l’amministrazione di rinnovare la gara mediante la predisposizione di un nuovo bando di gara emendato dai vizi riscontrati.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, in disparte la mancanza di elementi di prova del danno, essa, comunque, non può trovare accoglimento perché nel caso di annullamento del bando di gara, l’interesse azionato trova tutela nella partecipazione alla nuova gara.

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