venerdì 24 maggio 2013

sanzioni civili indirette sono misure afflittive di carattere patrimoniale applicate dall'autorità giudiziaria

LA CATEGORIA DELLE SANZIONI CIVILI INDIRETTE SONO QUALIFICATE COME MISURE AFFLITTIVE DI CARATTERE PATRIMONIALE PREVISTE DALLA LEGGE ED APPLICATE DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

LE SANZIONI CIVILI INDIRETTE, COSÌ COME LE PENE PRIVATE, PRESUPPONGONO LA VIOLAZIONE DI UNA REGOLA MA LE PRIME SI DISTINGUONO DALLE SECONDE PERCHÉ LA SANZIONE VIENE INFLITTA DAL GIUDICE E NON DALLA STESSA PARTE PRIVATA (COME INVECE AVVIENE PER LE PENE PRIVATE)

Come è noto la dottrina, prevalentemente di matrice civilistica, ha individuato nell’azione risarcitoria lo strumento per ottenere il risarcimento del danno collegato all’inadempimento di un’obbligazione (c.d. responsabilità contrattuale) o all’esistenza di un danno ingiusto cagionato da un fatto doloso o colposo ex articolo 2043 c.c. (c.d. responsabilità aquiliana) che deve essere allegato e provato (Cass., SU, 11 novembre 2008 n. 26972).
Diverso invece è il concetto di pene private che, per autorevole dottrina, sono quelle minacciate e applicate dai privati nei confronti di altri privati e che trovano la loro fonte o in un contratto – come per le misure disciplinari applicate dall’associazione agli associati o dal datore di lavoro ai lavoratori – oppure in uno status, come nel caso delle punizioni inflitte dai genitori ai figli minori. Con riferimento a tale categoria parte della dottrina ritiene che esse non possano trovare riconoscimento nel nostro ordinamento perché sarebbero in contrasto con il principio di uguaglianza, mentre altri autori, pur sottolineandone il carattere eccezionale, reputano utile tale istituto perché idoneo ad integrare il sistema risarcitorio basato esclusivamente sulla riparazione del pregiudizio effettivamente subito e tendenzialmente impermeabile a qualsiasi valutazione di tipo sanzionatorio.

Seppure non sempre tale distinzione è emersa chiaramente in dottrina, giova rammentare che gli studiosi hanno elaborato anche la categoria delle sanzioni civili indirette qualificate come misure afflittive di carattere patrimoniale previste dalla legge ed applicate dall’au-torità giudiziaria. Le sanzioni civili indirette, così come le pene private, presuppongono la violazione di una regola ma le prime si distinguono dalle seconde perché la sanzione viene inflitta dal giudice e non dalla stessa parte privata (come invece avviene per le pene private).
Infine, appare necessario qualche breve cenno alla categoria dei danni punitivi, che negli ordinamenti di stampo anglosassone hanno lo scopo di punire il danneggiante per un fatto grave e riprovevole aggiungendosi alle somme riconosciute al danneggiato per risarcire il pregiudizio effettivamente subito. In questo caso nel giudizio risarcitorio il giudice, dopo avere accertato l’esistenza di un effettivo pregiudizio subito dal danneggiato, condanna l’autore dell’illecito al pagamento di una somma ulteriore a titolo “punitivo” sia per sanzionare il suo comportamento sia per dissuadere gli altri consociati dal tenere condotte analoghe (la c.d. funzione general-preventiva svolta dalla pena nel diritto penale). Come è noto l’opinione tuttora prevalente esclude che nel nostro ordinamento possano avere cittadinanza giuridica i danni punitivi e conseguentemente la Corte di cassazione ha sempre rigettato le istanze di delibazione delle sentenze straniere che prevedevano una condanna al pagamento di somme di denaro a tale titolo (Cass., 19 gennaio 2007 n. 1183; Cass., 8 febbraio 2012 n. 1781)

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 424 del 30 aprile 2013   pronunciata dalla Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

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