è fisiologico che la verifica in contraddittorio dell’offerta sospettata di anomalia si svolga attraverso una articolata interlocuzione procedimentale
nell’ambito della quale la previsione di decadenze sanzionatorie mal si concilierebbero con la finalità della procedura, che è quella di accertare la effettiva consistenza e serietà dell’offerta.
D’altra parte l’art. 88, comma terzo, del d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 abilita la stazione appaltante a richiedere al concorrente ulteriori chiarimenti ove dovessero residuare dubbi in esito alle acquisizioni conseguenti alla prima richiesta di chiarimenti;
per conseguenza, la risposta parziale o insoddisfacente alle istanze di chiarimento o di integrazione documentale può certamente contribuire a consolidare il giudizio di inattendibilità dell’offerta, ma non esclude che l’organo verificatore richieda nuovi o diversi chiarimenti in relazione alle risposte ottenute alla precedente istanza istruttoria, secondo una normale dialettica funzionale all’accertamento della verità reale sottesa agli elementi costitutivi dell’offerta.
Quanto al secondo è condivisibile l’orientamento che ritiene sufficientemente assolto l’onere motivazionale quando, in caso di riscontrata congruità dell’offerta, la stazione appaltante ne dia semplicemente conto implicitamente rinviando, come appunto nel caso di specie, agli atti istruttori per la individuazione delle ragioni sottese agli iniziali dubbi interpretativi sulla consistenza effettiva di singole voci di offerta e sulle giustificazioni fornite a chiarimento del concorrente.
a cura di Sonia Lazzini
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