lunedì 11 giugno 2012

la stazione appaltante ha l'onere di motivare la scelta della procedura negoziata senza bando

La procedura negoziata senza bando di gara costituisce una deroga al normale principio di concorrenzialità che domina la materia degli appalti pubblici

 e pertanto i casi in cui essa è legislativamente consentita sono tassativi e da interpretarsi restrittivamente, con onere dell'Amministrazione di motivare espressamente la sussistenza dei presupposti giustificativi.

La motivazione circa la necessità della trattativa con un unico imprenditore deve essere rigorosa e non inficiata da vizi logici.



La procedura negoziata deve essere ritenuta eccezionale e deve essere applicata soltanto in casi elencati in via limitativa.

La disciplina comunitaria menziona tassativamente ed espressamente le uniche eccezioni per le quali è consentito il ricorso alla procedura negoziata.

L’onere di dimostrare che sussistono effettivamente le circostanze eccezionali che giustificano una deroga grava su colui che intenda avvalersene (CGCE 8.4.2008 causa C-337/2005: nel caso di specie, la Repubblica italiana non ha dimostrato giuridicamente la ragione per cui solamente gli elicotteri prodotti dall’Agusta sarebbero dotati delle specificità tecniche richieste; in particolare, non ha dimostrato sotto quale profilo un cambiamento di fornitore l’avrebbe costretta ad acquisire un materiale fabbricato secondo una tecnica differente, tale da comportare un’incompatibilità ovvero difficoltà tecniche di uso o di manutenzione sproporzionate: le analogie con il caso di specie sono evidenti).

Tratto dalla sentenza numero 4997 dell’ 1 giugno 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma



Per assegnare un ulteriore e successivo contratto alla stessa impresa cui era stato aggiudicato l'appalto iniziale (come avvenuta nella fattispecie), lo Stato membro è tenuto a dimostrare le ragioni tecniche che rendono assolutamente necessaria siffatta scelta. In tal senso, non basta affermare che un insieme di lavori sia complesso e delicato per dimostrare che esso deve necessariamente venire affidato ad un solo imprenditore; e ciò soprattutto allorquando i lavori (o, come nel caso di specie, i servizi) sono ripartiti (ovvero, nella fattispecie, ripartibili) in lotti. Infatti, la disciplina comunitaria che autorizza l'attribuzione degli appalti mediante la procedura negoziata, in deroga alle norme che stabiliscono la procedura aperta e la procedura ristretta, devono essere interpretate restrittivamente, e spetta allo Stato che intenda avvalersi di tale procedura l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga ( CGCE 14.9.2004 causa C-385/2002).

La procedura negoziata senza bando di gara costituisce una deroga al normale principio di concorrenzialità che domina la materia degli appalti pubblici e pertanto i casi in cui essa è legislativamente consentita sono tassativi e da interpretarsi restrittivamente, con onere dell'Amministrazione di motivare espressamente la sussistenza dei presupposti giustificativi.

La motivazione circa la necessità della trattativa con un unico imprenditore deve essere rigorosa e non inficiata da vizi logici. Al riguardo, occorre dimostrare che un determinato soggetto sia l'unico imprenditore nella Comunità a disporre del know how necessario per eseguire la prestazione. I presupposti per il ricorso alla procedura negoziata ricorrono soltanto quando si tratti di qualità talmente particolari dell'impresa da farla apparire, sia sotto il profilo delle maestranze altamente specializzate, sia per gli strumenti tecnologici di cui dispone, sia per il prodotto o il servizio offerto, come l'unica in grado di eseguire un'opera o una prestazione dalle caratteristiche tecniche assolutamente particolari, sì che l'art. 57 comma 2, lett. b), d.lg. n. 163 del 2006 trova applicazione in casi quali quelli di prestazioni infungibili o rese in posizioni monopolistiche (TAR Lazio, Sez. III, n. 286/2010).

L'ipotesi di cui all’art. 57 comma 2, lett. b), del codice dei contratti, correttamente e restrittivamente interpretata, può operare solo se è sufficientemente chiaro a priori che ne ricorra il presupposto applicativo e non, invece, se occorra una profonda e complessa indagine comparativa e di mercato per giungere ad una siffatta conclusione. La logica insita nella norma, che eccezionalmente deroga al principio della gara, è quella di non imporre una gara il cui esito sia pressoché scontato a priori perché solo un operatore è in grado di assicurare la prestazione richiesta. In casi del genere, l'unicità del fornitore deve essere certa prima di addivenire all’affidamento e l'indagine di mercato può avere il solo scopo di acquisire la certezza di tale unicità o di escluderla (TAR Lazio, Sez. III, n. 286/2010).

Ebbene, nel caso di specie – proprio per le ragioni sopra evidenziate -, anche alla luce della disponibilità manifestata da Ricorrente S.p.A. con nota del 3 maggio 2011 -, non era così scontato a priori che un solo operatore economico (Controinteressata Italia S.p.A.) era in grado di assicurare la prestazione richiesta, posto che non vi erano né diritti di esclusiva (ma, al più, problemi superabili di proprietà del Si.S.In.) né ragioni tecniche che impedissero l’espletamento di una procedura selettiva.

Sotto altro profilo, va rilevato che alcuni dei servizi rientranti nella procedura contestata hanno costituito oggetto di contratti quadro stipulati all’esito di gare svolte da centrali di committenza nazionali CNIPA (ora Digital-Pa) e Consip, all’esito delle quali sono stati selezionati, rispettivamente, 4 e 2 fornitori, tra i quali Controinteressata Italia SpA e Ricorrente SpA. e, quindi, il Ministero dell’Interno avrebbe potuto valutare la convenienza dell’adesione all’uno o all’altro fornitore, anziché decidere di addivenire alla stipula di un contratto settennale con Controinteressata Italia SpA mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. E, comunque, al fine di garantire il massimo rispetto del principio generale di concorrenza, avrebbe dovuto valutare la scorporabilità dei diversi servizi così come hanno fatto – secondo quanto asserito da Ricorrente Spa e non smentito dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata - il Ministero della Difesa (che ha aderito alla Convenzione Consip per i servizi di telefonia fissa, ritenendo frazionabile la fornitura dei servizi di telefonia, trasmissione dati e ICT) ed il Ministero della Giustizia (che si è rivolto a diversi partner commerciali per usufruire dei servizi di comunicazioni elettroniche e relativi apparati).

Va, infine, rilevato che la cronologia dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda oggetto di causa inducono a ritenere fondato anche il vizio di eccesso di potere dedotto da Ricorrente SpA in quanto: - il Ministero dell’Interno, lo stesso giorno (15 dicembre 2011) in cui ha ricevuto la nota con la quale Controinteressata Italia SpA ha rammentato l’imminente scadenza (31.12.2011) dei rapporti in essere (cfr. all. n. 1 doc. controinteressata), ha adottato la “Determinazione per l’individuazione di Controinteressata Italia s.p.a. quale partner tecnologico e fornitore” (cfr. all. n. 2 doc. controinteressata); - con nota in data 21 dicembre 2011 il Ministero dell’Interno ha invitato Controinteressata Italia SpA “a partecipare il giorno 23 p.v. all’inizio della negoziazione” (cfr. all. n. 4 doc. controinteressata), quando aveva già deciso di affidare a Controinteressata Italia SpA i servizi, fissandone l’importo di spesa nonostante la copertura finanziaria non fosse stata ancora ottenuta (cfr. lett. q) delle premesse della Convenzione, che parla di copertura “richiesta”); - i tempi con i quali si è proceduto ed è stato chiesto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato depongono nel senso che l’Organo consultivo è stato coinvolto quando la decisione di affidare i servizi a Controinteressata Italia SpA era già stata assunta, posto che il parere è stato acquisito (il 20.12.2011) quando l’Amministrazione si era già determinata in tal senso (il 15.12.2011); - il Ministero dell’Interno ha mantenuto fermo il proprio proposito di affidare l’appalto al medesimo fornitore per il periodo massimo consentito di sette anni (cfr. determinazione del 22.12.2011 e convenzione quadro del 31.12.2011) malgrado nel citato parere pervenuto il 20.12.2011 fosse stata evidenziata l’opportunità di “ricercare (almeno per il futuro) una soluzione alternativa per l’affidamento dei servizi in oggetto, anche al fine di verificare la praticabilità, da un punto di vista tecnico, di altre modalità procedurali quale, per esempio, quella del dialogo competitivo”.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che sia fondata e debba essere accolta la domanda di annullamento degli atti concernenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara impugnata.

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