venerdì 12 ottobre 2012

Solo rinnovato diniego sottoscrizione contratto sarà idoneo presupposto escussione della cauzione

Con riferimento alla richiesta di annullamento della richiesta di escussione della cauzione provvisoria appare altresì opportuno precisare come non sussistano, nel caso di specie, i presupposti per cui la stazione appaltante possa dare corso all’escussione,

posto che la stessa risulta avervi implicitamente rinunciato, allo stato, avendo optato per la convocazione della ricorrente per la stipula del contratto in data 13 settembre 2012, poi di fatto sospesa nelle more del presente giudizio. Solo un rinnovato diniego di sottoscrizione del contratto potrà, dunque, rappresentare un idoneo presupposto per l’escussione della cauzione. Ne deriva un solo parziale accoglimento del ricorso, con riferimento allo specifico aspetto.

Non può, inoltre, trovare accoglimento la domanda risarcitoria, in quanto, a prescindere dalla mancanza di ogni principio di prova in ordine all’ammontare del danno preteso, deve ritenersi ravvisabile un comportamento dell’impresa che ha senza dubbio contribuito in modo determinante al censurato prolungarsi della procedura di aggiudicazione. Sono inequivocabili, infatti, sia il ritardo della ricorrente nel produrre i documenti richiesti dalla stazione appaltante, sia la responsabilità della stessa rispetto alle irregolarità contributive e fiscali che hanno ulteriormente rallentato, in attesa del loro superamento, l’aggiudicazione definitiva.
7. Alla luce della complessità della vicenda e dell’intrecciarsi di ritardi reciprocamente imputabili da parte sia della ricorrente, che dell’Amministrazione (in particolare nella valutazione dell’anomalia delle offerte e dopo la produzione della documentazione il 27 marzo 2012), il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

a cura di Sonia Lazzini

sentenza  numero 1634  del 28 settembre    2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia

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