Trattandosi di mero errore di calcolo, peraltro di importo irrisorio, rientra tra le irregolarità suscettibili di integrazione
Nel caso di specie non si è trattato di un documento mancante o irregolarmente prodotto bensì di mero errore di calcolo, peraltro di importo irrisorio, rientrante, a giudizio del Collegio, tra le irregolarità suscettibili di integrazione
la stazione appaltante ben avrebbe potuto e dovuto azionare il cosiddetto potere di soccorso anziché adottare il provvedimento di esclusione che va, pertanto, annullato con la conseguente declaratoria della legittimità della partecipazione della ricorrente alla gara, alla quale è stata ammessa con riserva in esecuzione della richiamata ordinanza cautelare.
tratto dalla sentenza numero 934 dell’ 8 aprile 2011 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano
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