martedì 2 aprile 2013

prima del 16 settembre 2010_vincolo di pregiudizialità tra azione di annullamento e domanda risarcitoria

va rilevata l’inapplicabilità dell’art. 30 del c.p.a. in tema di modalità e termini di proposizione dell’azione risarcitoria per lesione da provvedimento, trattandosi di fattispecie anteriore al 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del codice processuale amministrativo, sia quanto alla condotta ed alla produzione del citato effetto lesivo, sia con riferimento alla domanda giudiziale, proposta con ricorso notificato il 25 gennaio 2010 e depositato il 9 febbraio 2010.

E’ noto che anteriormente all’introduzione della nuova disciplina processuale di cui all’art. 30, che - come è noto, ha introdotto la possibilità di proporre azione risarcitoria diretta sebbene entro un termine decadenziale - la giurisprudenza amministrativa era nel senso dell’immanenza del vincolo di pregiudizialità tra azione di annullamento e domanda risarcitoria, orientamento proprio anche di questa Sezione e dal quale non vi è ragione alcuna per discostarsi; e che la questione sulla pregiudiziale amministrativa rilevasse ai fini dell’esercizio della giurisdizione – come lo è anche nel presente giudizio ai sensi dell’art. 5 c.p.c. – è quanto insegnato dalle Sezioni Unite a far data dal 2006, in coerenza con l’idea che la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria conseguente alla omessa tempestiva impugnazione innanzi al g.a. del provvedimento lesivo si risolvesse in espresso rifiuto di esercizio della funzione giurisdizionale.

Ne discende che la ricorrente come condizione prodromica necessaria per ottenere l’affidamento diretto dei nuovi lavori, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il bando della procedura aperta ed ottenerne l’annullamento,; invece, la stessa ha addirittura partecipato a tale procedura senza però risultarne vincitrice, mostrando, tra l’altro, anche acquiescenza rispetto al lamentato effetto preclusivo della negoziazione diretta.
In ogni caso, anche volendo ritenere l’applicabilità della nuova disciplina processuale, senza tuttavia l’operatività del nuovo termine decadenziale di cui all’art. 30, non in vigore all’epoca della proposizione del ricorso, la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento, dal momento che, ove la ricorrente avesse impugnato gli atti di indizione della procedura aperta, ottenendone in ipotesi l’annullamento, avrebbe evitato ogni possibile preclusione dell’affidamento diretto del lavori in suo favore

Passaggio tratto dalla sentenza   numero 1339  del 12 marzo 2013 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

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