Si premette che a livello normativo l'art. 48, d.lg. n. 163 del 12 aprile 2006, in materia di “controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione” ai pubblici appalti, subordina l'applicazione della triplice sanzione (esclusione dalla gara, incameramento della cauzione e segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza) alla mancanza dei <requisiti speciali> attinenti alla capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa del concorrente eventualmente richieste nel bando di gara.
LA specifica disposizione contiene norme di carattere “sanzionatorio”, soggette, in quanto tali, a stretta interpretazione e non estendibili in via analogica oltre ai casi ivi espressamente previsti
Pertanto l'incameramento della cauzione provvisoria non può essere disposto per colpire la falsità delle dichiarazioni riscontrata in sede di controllo sul possesso dei “requisiti generali” di cui all'art. 38, d.lg. n. 163 del 2006 (cfr. T.A.R. Sardegna sez. I 6 marzo 2012 n. 233).
a cura di Sonia Lazzini
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