domenica 28 aprile 2013

i collaudatori sono esenti da responsabilità per danno erariale_corretto lo svincolo della polizza urbanizzazioni

IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI_NON VI E' IMPUTAZIONE DI DANNO ERARIALE A CARICO DEI COLLAUDATORI PER L'AVVENUTO SVINCOLO DELLA POLIZZA CAUZIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE (E NON ANCHE PER GARANTIRE IL  CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE DELLE AREE)

la prestazione di idonea garanzia con polizza fideiussoria era stata prevista solo per i primi, ed “in misura pari all’importo delle opere di urbanizzazione”, mentre nessuna garanzia era stata prevista per il corrispettivo della cessione

Nella convenzione di lottizzazione si prevede l’obbligo di prestazione della polizza fideiussoria per gli oneri di urbanizzazione, e non si prevede alcuna forma di garanzia per l’obbligo di pagamento del corrispettivo per la cessione delle aree ai lottizzanti

l’unica polizza fideiussoria stipulata, come da convenzione, è costituita dalla garanzia di lire 4.505.513.164 limitata all’adempimento dell’obbligo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
E’ pur vero che la questione del corrispettivo per la cessione delle aree per il rispetto di standards è anch’essa inerente all’esecuzione della lottizzazione, in quanto si pone in una relazione essenziale con il rilascio delle concessioni edilizie necessarie alla realizzazione delle edificazioni previste dal piano di lottizzazione, ma, come si è visto, tale questione rimane distinta e separata da quella concernente l’altra obbligazione attuativa della lottizzazione, e cioè quella avente ad oggetto l’esecuzione degli obblighi relativi alle opere di urbanizzazione, ai quali esclusivamente la polizza si riferisce e la cui verifica presuppone unicamente l’accertamento dell’avvenuta puntuale esecuzione unicamente di quelli, tra tutti gli obblighi attuativi della lottizzazione, che concernono la realizzazione delle opere stesse

Lo scopo della fideiussione prestata era quello di consentire al Comune l’incameramento delle somme per realizzare le opere nell’eventualità che le stesse non fossero state realizzate dai lottizzanti, o presentassero dei difetti per non essere state realizzate a regola d’arte, onde garantire il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di urbanizzazione (di cui alle già rilasciate licenze edilizie). Lo svincolo della polizza costituiva pertanto un diritto dei lottizzanti a fronte della regolare esecuzione delle opere come previste in convenzione, e cioè estinta l’obbligazione (principale) di realizzazione delle opere di urbanizzazione, ed una volta emesso il certificato di collaudo, diritto la cui realizzazione non poteva essere ostacolata, in via di fatto, ritardando l’emissione del certificato di collaudo, o condizionandola all’adempimento di obblighi aventi altro titolo e natura, ai quali essa espressamente non accedeva, poiché nessuna disposizione di legge o pattuizione della convenzione consente di estendere la garanzia a fatti non oggetto della sua espressa previsione, ed oltre l’estinzione dell’obbligazione alla quale essa accede.

Ciò (indipendentemente dalla valutazione dell’incidenza causale, in punto di mero fatto, dello svincolo parziale della polizza avvenuto antecedentemente alla sua emissione nel 2000, per effetto della “autorizzazione” del 1999) non consente di accedere alla tesi dell’accusa, perché rende ininfluente l’esito delle operazioni di collaudo sulla vicenda dell’inadempimento del diverso obbligo relativo al corrispettivo per il godimento delle aree oggetto di cessione.
Per le suesposte ragioni i convenuti sono esenti dall’addebito loro formulato nel presente giudizio.
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 238 del 7 marzo  2013  pronunciata LA CORTE DEI CONTI _SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

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