giovedì 7 marzo 2013

se valutazione positiva giustificazioni addotte, la pa non è tenuta a propria motivazione oltre analisi aggiudicataria

Nel complesso l’aggiudicataria ha fornito alla Stazione appaltante chiarimenti dettagliati, documentati e plausibili, indicando situazioni peculiari, riferibili alla propria realtà aziendale, tali da rendere economicamente sostenibile l’offerta presentata.
Tanto appare sufficiente ai fini della giustificazione dell’offerta economica, tenuto conto - giova ripetere - del fatto che la motivazione del giudizio di congruità dell’offerta non richiede un esame analitico delle voci esposte, dovendo lo stesso svolgersi con riguardo all’offerta nel suo complesso oltre che in una prospettiva di contemperamento con le esigenze di rapida definizione della procedura di affidamento.

Nel ritenere accettabili le giustificazioni, la Commissione non risulta essersi limitata ad una apodittica constatazione di assenza di anomalia, ma risulta avere valutato in modo autonomo la congruità degli elementi che concorrevano a formare l’offerta economica, indicati dalla concorrente nel contraddittorio con la Stazione appaltante.

(...)

In via preliminare e in termini generali, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in tema di verifica della congruità delle offerte ha affermato che:
- nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici l'esame delle giustificazioni presentate dal soggetto che è tenuto a dimostrare la non anomalia dell'offerta è vicenda che rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, per cui soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto, il giudice della legittimità può intervenire, restando per il resto la capacità di giudizio confinata entro i limiti dell'apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità (CdS, 1183/12 e, ivi, numerosi riferimenti giurisprudenziali; conf. 3340/12 e, da ultimo, Cons. St., Ad. plen. n. 36/12, p. 6.2.);
- nel caso di ricorso proposto avverso il giudizio di anomalia dell'offerta presentata in una pubblica gara il Giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dall'Amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, ma non può verificare in via autonoma la congruità della offerta presentata e delle sue singole voci, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, il Giudice violerebbe il fondamentale principio della separazione dei poteri (CdS cit.);
- il giudizio di verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme (CdS, 1369/12). L'attendibilità della offerta va cioè valutata nel complesso, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dalla incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme, ferma restando la possibile rilevanza del giudizio di inattendibilità che dovesse investire voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, potrebbero rendere l'intera operazione economica implausibile e, per l'effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell'Amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità;
-con specifico riguardo ai costi del personale, un'offerta non può ritenersi senz'altro anomala e comportante l'automatica esclusione dalla gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali.  Affinché possa propendersi per l'anomalia dell'offerta, occorre che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata. Le tabelle predisposte dal Ministero del lavoro, in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, costituiscono non già un parametro assoluto e inderogabile, ma un semplice indice di congruità, e sono suscettibili di scostamento in relazione a valutazioni statistiche e ad analisi aziendali svolte dall'offerente, che evidenzino una particolare organizzazione aziendale; cosicché è rimessa alla stazione appaltante la valutazione della congruità e dell'affidabilità dell'offerta, in caso di sensibile scostamento, mediante il procedimento di verifica delle anomalie, in linea con il principio codificato dall'art. 55 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, secondo cui i concorrenti devono avere la possibilità di dimostrare in concreto qualunque circostanza (di diritto e di fatto) che permetta la riduzione dei costi (CdS, 4206/12);
- sul piano strettamente motivazionale è ormai sedimentata l’elaborazione giurisprudenziale in base alla quale il giudizio di anomalia richiede una motivazione rigorosa e analitica solo ove si concluda in senso sfavorevole all'offerente, mentre non si richiede, di contro, una motivazione analitica nell'ipotesi di esito positivo della verifica. In quest’ultimo caso è sufficiente una motivazione per relationem riferita alle giustificazioni presentate dal concorrente (sempre che a loro volta adeguate). Detto altrimenti, nel caso di valutazione positiva delle giustificazioni addotte, la Stazione appaltante non è tenuta a sovrapporre una propria motivazione a quella ricavabile dall’analisi dei chiarimenti forniti dall’aggiudicataria (cfr. CdS, nn. 4785/12, 3850/12 e 3563/12). Di conseguenza, in questa seconda evenienza grava su colui il quale contesti l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il Giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale della Stazione appaltante sia stata manifestamente irragionevole, ovvero basata su fatti erronei o travisati
a cura di Sonia Lazzini

decisione  numero 250  del 20 febbraio 2013 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

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