martedì 26 marzo 2013

patto integrità_illegittima escussione provvisoria per mancata dimostrazione offerte riconducibili unico centro decisionale

vanno annullati i provvedimenti di esclusione, incameramento della cauzione e segnalazione all’Autorità di vigilanza emessi a carico della società ricorrente, in quanto non è stato dimostrata <l’identità del centro decisionale>.

il ricorso è manifestamente fondato, in quanto gli elementi valorizzati dalla stazione appaltante per l’esclusione della ricorrente, a fronte di quelli distintivi indicati in sede odierna, risultano non soddisfare i parametri individuati in giurisprudenza per la dimostrazione dell’identità del centro decisionale (cfr, tra le altre, Cons. di Stato, sent. n. 844 del 2012);
- che, in particolare, il semplice rapporto di parentela tra gli amministratori delle società sospettate di collegamento, in assenza di altri indizi univoci, si rivela del tutto inidoneo a fondare il convincimento dell’unicità di interessi tra le suddette società;
- che, peraltro, risulta fondata anche la censura in relazione alla quale, in presenza di elementi ipoteticamente indicativi di un collegamento tra imprese, la stazione appaltante avrebbe dovuto aprire un sub-procedimento in contraddittorio (ai sensi dell’art. 46 codice dei contratti) per consentire alle imprese stesse di esporre spiegazioni ed argomenti di segno contrario; nel caso di specie, invece, non risulta che l’amministrazione abbia attivato tale sub-procedimento, così mancando anche l’accertamento sulla circostanza che il supposto collegamento abbia avuto un impatto concreto sul comportamento delle società reciprocamente condizionate nell’ambito della gara, e abbia così prodotto l’effetto finale di determinare la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 247/10, in linea con la decisione della Corte di Giustizia sul collegamento tra imprese resa in data 19 maggio 2009);
- che, ai fini dell’accoglimento del ricorso, è comunque dirimente osservare come i ribassi offerti dalle due società ritenute tra di loro collegate non siano per nulla significativi, nell’ambito di una procedura che ha visto confrontarsi circa 200 imprese, di una tentata turbativa d’asta, dal momento che gli stessi non avrebbero inciso sul calcolo della soglia di anomalia (nel dettaglio: R.B. Alfa s.r.l. ha offerto un ribasso del 26,754% e la società ricorrente asseritamente collegata alla prima del 26,897%; nel corso della gara oltre 150 imprese hanno offerto un ribasso compreso tra il 26,02% e il 26,9%; cfr. doc. in atti); che la necessità di verificare in concreto l’incidenza concreta dei ribassi è implicitamente richiesta dalla legge nella parte in cui dispone che l’esclusione dei concorrenti, per i quali la stazione appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, è disposta soltanto dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (art. 38, comma 2, codice dei contratti)

a cura di Sonia Lazzini

sentenza   numero 504 del 25 febbraio 2013 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

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