l’art. 120, comma 5, c.p.a. “aggancia” il termine decadenziale di 30 giorni per la impugnazione alla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del codice dei contratti pubblici.
Per quanto qui rileva l’art. 79, che non qualifica le forme di comunicazione previste come “esclusive” o “tassative” e non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo in tema di decorrenza dei termini di impugnazione, ribadendo la regola generale, dettata dall’art. 41, comma 2, del c.p.a., secondo cui il termine per impugnare decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto, stabilisce, al comma 5, che “In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio … b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione”.
Come detto, nel caso in esame, dopo la seduta della commissione del 3.8.2011, la Stazione appaltante ha subito comunicato alla ricorrente la sua esclusione dalla procedura di gara con nota in data 4.8.2011, con la quale la Bruno Ricorrente è stata informata in maniera completa sulle ragioni dell’esclusione, venendo posta nella condizione di impugnare l’atto lesivo (e il diniego di riammissione alla gara datato 8.8.2011) con ricorso da notificare, al più tardi, entro il 15 ottobre 2011.
Poiché la partecipazione alla gara d’appalto costituisce il fattore di legittimazione che radica nella impresa l’interesse giuridicamente protetto a impugnare l’aggiudicazione disposta a favore di un altro concorrente, la impugnazione tardiva della esclusione dalla gara priva il ricorrente del titolo necessario per dedurre i vizi inerenti alle fasi ulteriori della procedura: di qui la inammissibilità, per carenza di interesse, della domanda diretta a censurare l’aggiudicazione della procedura all’ATI CONTROINTERESSATA.
La ricorrente, inoltre, come correttamente rilevato dal TAR, ha omesso di impugnare il bando “in parte qua”, come avrebbe dovuto, con il ricorso introduttivo, proposto unicamente contro l’esclusione e avverso l’aggiudicazione della gara all’ATI CONTROINTERESSATA, per motivi imperniati sulla interpretazione da dare alla clausola (escludente) di cui al p. 14 del bando e senza che venissero dedotte censure specifiche contro la clausola “de qua”, non bastando, per rendere rituale l’impugnazio-ne, l’esposizione con note d’udienza delle eventuali ragioni di illegittimità della clausola medesima.
gli atti di esclusione da una gara pubblica, provocando per il concorrente escluso un arresto procedimentale, ed essendo quindi immediatamente, autonomamente e concretamente lesivi, devono essere gravati in via immediata entro il termine previsto dalla normativa vigente
il motivato atto di esclusione è stato pienamente conosciuto dalla ricorrente, nel suo contenuto lesivo, appunto, sin dal 5.8.2011, mentre il ricorso al TAR è stato notificato soltanto in data 11.11.2011, vale a dire ben oltre il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall’art. 120, comma 5, del c.p.a
a cura di Sonia Lazzini
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