insufficiente importo della cauzione provvisoria in quanto la riduzione all'1% non spettava per mancanza di idonea certificazione di qualità
“La certificazione di qualità aziendale è preordinata ad assicurare, in funzione della garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell'intero rapporto contrattuale, l'idoneità dell'impresa ad effettuare la prestazione secondo il livello medesimo, così come accertata da un organismo esterno qualificato e secondo parametri rigorosi definiti a livello europeo, mediante l'attestazione che il prodotto ovvero il processo produttivo o il servizio è conforme ai requisiti fissati dalle specifiche norme tecniche del settore, garantendone altresì la validità nel tempo attraverso un'adeguata attività di sorveglianza (cfr. C.S. sez. V, 24 marzo 2011 , n. 1773)
di Sonia Lazzini
Tratto dalla sentenza numero 761 dell’ 8 luglio 2011 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari
In sostanza i certificati debbono rendere agevolmente “riconoscibili” gli oggetti delle prestazioni indicate e avvalorate, al fine di valutare la coincidenza dell’attività certificata con le prestazioni richieste dal bando.
E l’attività “certificata” è solo quella indicata nel documento di sintesi, da cui non emerge l’attività di manutenzione (in senso ampio e non meramente accessorio).
La ricorrente La Ricorrente ha prodotto, invece, un certificato ISO 9001:2008 che contempla “progettazione, produzione, installazione, <assistenza e manutenzione> di scaffalature ed archivi metallici….”.
E negli appalti pubblici la certificazione di qualità è preordinata ad assicurare la necessaria corrispondenza tra l'idoneità della ditta partecipante alla quale è richiesto il requisito e il servizio, opera o fornitura oggetto della gara stessa e mira, quindi, ad assicurare che l'impresa cui affidare la realizzazione dell'opera o lo svolgimento del servizio possa ritenersi idonea a effettuare la prestazione secondo un livello minimo di aspettative, accertato da un organismo qualificato e secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzino l'organizzazione e il livello complessivi dell' attività nell'intero suo svolgimento (Consiglio Stato , sez. VI, 27 ottobre 2003 , n. 6619).
In definitiva il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, in particolare dell’aggiudicazione disposta in favore del controinteressato, privo della certificazione di qualità per la specifica attività di “manutenzione”, attività autonomamente richiesta dal bando per i beni già in uso dell’Amministrazione.
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