martedì 5 febbraio 2013

tassatività cause esclusione_sufficiente modalità sigillatura plico impedente apertura e manomissione

anche in caso di mancata osservanza pedissequa e cumulativa di ciascuna delle singole modalità di chiusura contemplate dal disciplinare di gara, deve ritenersi preclusa l’esclusione di un’impresa concorrente in presenza di una modalità di sigillatura comunque idonea a garantire l’ermetica e inalterabile chiusura del plico

Si premette, in linea di diritto, che alla presente controversia, avente ad oggetto una gara d’appalto indetta con bando di gara del 28 dicembre 2011, è applicabile l’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163 – aggiunto dall’art. 4, comma 2 lett. d), d.-l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n.106, secondo la disciplina transitoria dettata dal comma 3 del citato art. 4 applicabile alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge –, il quale introduce un criterio d’impronta sostanzialistica nella configurazione delle cause di esclusione dalla gara connesse, tra l’altro, all’irregolare chiusura dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione, prevedendo, per quanto qui interessa, che “(…) la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti (…) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte (…)”, e al contempo comminando la sanzione della nullità per le prescrizioni della lex specialis che contemplino cause di esclusione diverse da quelle tassativamente previste dalla legge.
Nel caso di specie, il disciplinare di gara prevede testualmente che “(…) il plico contenente l’offerta e la documentazione amministrativa dovrà, pena l’esclusione dalla gara: (…) b) essere idoneamente sigillato con ceralacca, timbrato, controfirmato sui lembi di chiusura (…)”.
Orbene, interpretando la citata clausola della lex specialis alla luce del criterio valutativo introdotto dal comma 1-bis dell’art. 46 d.lgs. n. 163 del 2006, in maniera non formalistica al fine di garantire la massima partecipazione alla gara, deve ritenersi necessaria e sufficiente una modalità di sigillatura del plico tale da impedire che il plico potesse essere aperto e manomesso senza che ne restasse traccia visibile.

Ne deriva che, anche in caso di mancata osservanza pedissequa e cumulativa di ciascuna delle singole modalità di chiusura contemplate dal disciplinare di gara, deve ritenersi preclusa l’esclusione di un’impresa concorrente in presenza di una modalità di sigillatura comunque idonea a garantire l’ermetica e inalterabile chiusura del plico.

A tal fine, l’uso di un sigillo in ceralacca non può ritenersi strumento esclusivo indispensabile per impedirne la manomissione (apertura + richiusura) a plico inalterato, costituendo invero l’apposizione dei timbri e la controfirma sul lembo di chiusura – da intendersi quale imboccatura della busta soggetta ad operazione di chiusura a sé stante, talché è sufficiente che l’adempimento formale imposto alle imprese concorrenti venga limitato ai lembi della busta chiusi dall’utilizzatore, con esclusione di quelli preincollati dal fabbricante – una modalità di sigillatura di per sé idonea prevenire eventuali manomissioni.
Ed è ciò che è avvenuto nella fattispecie sub iudice, dovendosi in esito agli acquisiti elementi probatori – segnatamente alla luce della relazione a firma del presidente della commissione di gara e del responsabile del procedimento (depositata il 27 agosto 2012), acquisita in primo grado in esito all’ordinanza istruttoria n. 1147/2012, nonché alla luce dell’allegata documentazione fotografica – ritenere incontrovertibilmente comprovato che:
- il plico fatto pervenire dall’a.t.i. Ricorrente era costituito da una busta di ordinaria commercializzazione di colore giallo/beige, impermeabile alla vista, per cui non se ne potevano leggere i contenuti se non al momento dell’apertura;
- quanto alle modalità di sigillatura, “(…) la fessura per l’inserimento della documentazione è stata sigillata con nastro adesivo a prima vista del tipo qualità SCOTCH 550, ovvero nastro adesivo molto trasparente costituito da supporto in polipropilene di tipo molto resistente e non rimovibile, ovvero una volta incollato su superfici di tipo cartaceo non è possibile eliminarlo senza rimuovere unitamente a questo anche la superficie cartacea sottostante, che vi resta incollata (…)”;
- sulle “(…) fessure sono stati apposti i timbri e le sigle dell’offerente che risultavano allineati rispetto alla linea di chiusura del lembo (…)” (v. così, testualmente, la citata relazione);
- non sono state rilevate manomissioni del plico.
Risulta, con ciò, essere stata adottata un modalità di sigillatura idonea ad evitare, anche in astratto, qualsiasi possibile manomissione – con la precisazione che, contrariamente a quanto assunto dall’originaria ricorrente, irrilevante a tal fine è il tipo di nastro adesivo (scotch 550, o di altro tipo) impiegato, essendosi quello in concreto usato comunque rilevato idoneo a garantire la chiusura ermetica della busta, tenuto conto della sigillatura apposta a mezzo dei timbri e delle sottoscrizioni trasversalmente sul lembo di chiusura –, sicché la mancata apposizione della sigillatura in ceralacca non poteva considerarsi irregolarità idonea a far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza dell’offerta.
Il modus procedendi della commissione di gara, quale risultante dal verbale del 1 marzo 2012 – ove si legge testualmente: “(…) si constata che: Il plico dell’ATI RICORRENTE - VIGILANZA - RICORRENTE 2 - RICORRENTE 3 non presenta il sigillo con ceralacca così come previsto dal disciplinare di gara (;)ciò nonostante è garantita la riservatezza e l’integrità della documentazione contenuta e pertanto la Commissione ammette l’offerta (…)” – si sottrae pertanto alle censure dell’originaria ricorrente, erroneamente accolte nell’appellata sentenza, nella quale peraltro incomprensibilmente non v’è menzione alcuna della modalità di sigillatura costituita dall’apposizione di timbri e firme sul lembo di chiusura, da sola sufficiente a garantire la segretezza dell’offerta (tenuto conto di tutte le circostanze concrete emerse dall’acquisito materiale istruttorio).
Fondandosi la sopra sviluppata conclusione di legittimità dell’operato della commissione giudicatrice sull’interpretazione adeguatrice della prescrizione della lex specialis al criterio valutativo d’impronta sostanzialistica posto dal comma 1-bis del citato art. 4 d.lgs. n. 163 del 2006 a garanzia del principio del favor partecipationis, resta assorbita ogni questione relativa alla necessità dell’impugnazione del bando.

a cura di Sonia Lazzini

decisione  numero 319  del 21 gennaio 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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