mercoledì 20 febbraio 2013

solo iscrizione nel casellario informatico comporta perdita legittimazione a partecipare ad altre gare

sia il provvedimento di revoca che l'escussione della cauzione provvisoria,  sia la segnalazione all’Autorità della pregressa vicenda sono successivi all’aggiudicazione all’esame

si ricorda che, ai sensi del combinato disposto del comma 1 ter e del comma 1, lett. h), dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, alla Stazione appaltante competeva inviare la segnalazione alla nominata Autorità ma non apprezzare quei fatti, estranei alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, con effetti preclusivi alla partecipazione ad una distinta gara.

Infatti, solo l’iscrizione nel casellario informatico - consequenziale alla definizione del procedimento avviato su segnalazione delle stazioni appaltanti - comporta la perdita della legittimazione a partecipare ad altre gare (cfr., C.d.S., sez. V, 25.1.2011, n. 517; T.R.G.A. Trento 13.5.2010, n. 135 e 14.1.2010, n. 15).
In definitiva, in assenza dell’iscrizione nel casellario informatico né la revoca della precedente aggiudicazione né la successiva segnalazione all’Autorità potevano essere valorizzate dalla Stazione appaltante per giudicare “inadeguato” il concorrente.

passaggio tratto dalla sentenza   numero 38 dell' 8  febbraio  2013 pronunciata dal Tar Provincia Autonoma di Trento

si legga anche la decisione numero 517 del 25  gennaio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato


Soggetti ammessi  a partecipare_art. 38, comma 1, lett. H_riconosciuta valenza costitutiva all’iscrizione nel casellario informatico_ le false dichiarazioni debbono risultare “dai dati in possesso dell’Osservatorio”_interdizione cessa dopo un anno dalla data dell’iscrizione nel casellario informatico dell’Autorità di vigilanza


dall’iscrizione nel casellario informatico decorrono gli effetti interdettivi alla partecipazione agli appalti pubblici

la disposta iscrizione fa emergere, rendendole di pubblica notizia, la esistenza della falsa dichiarazione, ricavabile dai dati in possesso dell’Osservatorio


dovendo essere riconosciuta valenza costitutiva all’iscrizione nel casellario informatico, dalla iscrizione decorrano gli effetti interdittivi, come si argomenta dall’inciso finale della stessa norma statale secondo cui le false dichiarazioni debbono risultare “dai dati in possesso dell’Osservatorio”


non essendo l’anno di interdizione dalle gare d’appalto ancora trascorso, con riferimento alla data dell’iscrizione nel casellario informatico dell’Autorità di vigilanza, il provvedimento impugnato di esclusione rimane impermeabile alle censure di violazione di legge dedotte dalla ricorrente


L’art. 38, comma 1, lett. h, del d.lgs. 12.4.2006, n. 163 recita: “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: …h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio”.
Nell’ordinamento provinciale trentino l’art. 35, comma 1, lett. k, della L.p. 10.9.1993, n. 26 prescrive: “È escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non può stipulare i relativi contratti il concorrente … k) che ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni; questa esclusione opera per il periodo di un anno decorrente dalla data d'inserimento dell'annotazione nel casellario informatico presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)”.

La formulazione della norma statale si è prestata ad una serie di interpretazioni diverse, come emerge dai precedenti giurisprudenziali (riferiti indifferentemente alla norma di uguale formulazione contenuta nell’art. 75, lett. h, del D.P.R. 21.12.1999 n. 554), che si rinvengono relativamente al momento al quale occorre far riferimento, ai fini dell'accertamento del presupposto della prescritta esclusione.

La Sezione in linea con recenti orientamenti ritiene che dovendo essere riconosciuta valenza costitutiva all’iscrizione nel casellario informatico, dalla iscrizione decorrano gli effetti interdittivi, come si argomenta dall’inciso finale della stessa norma statale secondo cui le false dichiarazioni debbono risultare “dai dati in possesso dell’Osservatorio” .

Ed invero la disposta iscrizione fa emergere, rendendole di pubblica notizia, la esistenza della falsa dichiarazione, ricavabile dai dati in possesso dell’Osservatorio (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, n.5725 del 15.6.2010 ; Cons. Stato, Sez. IV n.3125 del 27.4.2010; C.G.A., 23.9.2008, n. 777; cfr. anche in termini l’Autorità di Vigilanza, determinazione n. 1 del 10.1.2008).
Peraltro la retrodatazione del periodo di dodici mesi dalla data dell’iscrizione nell’Osservatorio appare più coerente con il sistema unico ed obbligatorio di qualificazione delle imprese di cui il casellario informatico rappresenta lo strumento generale di riferimento dal quale tutte le stazione appaltanti sono in grado di attingere elementi direttamente rilevanti per consentire la partecipazione o meno delle imprese alle pubbliche gare da loro indette rappresentando peraltro un ineliminabile elemento di certezza giuridica, sia per la pubblica Amministrazione che abbia indetto una gara d’appalto, sia per le imprese.
In tale quadro, l’esistenza ed il retto funzionamento del casellario informatico costituiscono lo strumento di esclusivo riferimento per far emergere le false dichiarazioni, altrimenti non conoscibili da stazioni appaltanti che operino sul mercato unico e comunque diverse da quella che hanno precedentemente accertato e segnalato il fatto all’Autorità di vigilanza.
Peraltro l’iscrizione nel casellario informatico postula, da parte dell’Autorità, un procedimento istruttorio di verifica circa l’esistenza dei presupposti e la loro effettiva rilevanza, cui ciascuna impresa interessata può partecipare, inviando le proprie controdeduzioni. Il che significa che, fino a quando l’annotazione non sia stata effettuata, la falsità della dichiarazione potrebbe non essere ritenuta tale dall’Autorità di vigilanza e non può essere dunque valorizzata, essendone ancora incerte la sussistenza e la rilevanza, oltre che la conoscibilità generale.

Circa l’ulteriore censura di eccesso di potere, sotto il profilo che la stazione appaltante avrebbe dovuto previamente verificare la buona fede del soggetto dichiarante e la rilevanza del reato non dichiarato in precedenza, deve tenersi conto che la normativa sopra richiamata fa riferimento al solo dato oggettivo dell’inserimento dell’annotazione nel Casellario per l’esistenza di precedenti false dichiarazioni. Con l’effetto che la stazione appaltante non può svolgere alcun apprezzamento discrezionale ma è vincolata, in presenza di tale presupposto, a far luogo all’esclusione dell’impresa a carico della quale è stata iscritta l’annotazione, divenuta inoppugnabile

Nessun commento:

Posta un commento