lunedì 14 marzo 2011

Esserci avvalsi di un broker non esonera dalla responsabilità per l'assunzione di delibera illegittima

Va quindi sancito che la condotta di chi, come gli odierni convenuti componenti della giunta comunale, autorizza una polizza assicurativa, con pagamento dei premi a carico delle casse comunali per sollevare gli amministratori ed i dirigenti dell'ente dalla responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale, assuma quindi tutti i caratteri propri della colpa grave.


Del pari sussistente appare, alla luce di quanto esposto, la responsabilità degli altri convenuti per aver assunto a carico del bilancio del Comune di San Gregorio di  Catania una copertura assicurativa per funzionari ed amministratori locali anche con riguardo ad ipotesi di loro responsabilità amministrativa o contabile.

La spesa a tale titolo indebitamente posta a carico dell'ente, vale a dire l'importo dei premi pagati per tale specifica copertura assicurativa, costituisce il danno da risarcire all'Ente.

Per tutti i convenuti, la responsabilità va ascritta soggettivamente a titolo di colpa grave; l'assunzione a carico del bilancio dell'ente locale di una copertura assicurativa che realizzava una sostanziale impunità risarcitoria dei dipendenti e degli amministratori nei confronti dell'ente medesimo, si presentava infatti, con immediata evidenza, come un'operazione amministrativa anomala.

Sotto questo profilo non appare rilevante pertanto l'essersi avvalsi del broker né l'aver acquisito pareri tecnici, poiché il vaglio di costoro non esonera dalla responsabilità per l'assunzione di delibera illegittima (In termini, Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Reg. Sicilia n. 1251 dell’8 maggio 2008).


si rammenta che più volte la Corte dei conti si è pronunciata in ordine alla stipula da parte di un Ente locale di polizze assicurative destinate alla copertura anche dei danni erariali che amministratori o dipendenti dell'ente locale potrebbero essere chiamati a risarcire, in conseguenza di loro responsabilità amministrativa o contabile, nei confronti dell'ente stesso o di altri enti pubblici.

In tal senso è stato affermato che la stipula di tali polizze, con oneri a carico dell'ente locale e in definitiva della collettività, non è legittima, con conseguenze di danno erariale per l'importo dei relativi premi di polizza posti a carico del bilancio dell'ente (conformi C.conti, Sez. Giurisdizionale per la Lombardia n. 942 dell’10.05.2002; id. Umbria n 553 del 10.12.2002; id. Puglia n. 95 del 07.02.2004, id. Sez Regionale Friuli Venezia Giulia n. 489/EL/00 del 19 ottobre 2000, id Sez Regionale Siciliana n 3471/2005 del 4.10.2005).

Si è rilevato, nelle citate decisioni, che del tutto fuori sistema appare l'assunzione, da parte di un ente pubblico, dell'onere della tutela assicurativa dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità amministrativa per danno erariale, per contrarietà di tale assunzione di spesa al principio di responsabilità personale di cui all'articolo 28 della Costituzione

tratto dalla sentenza numero 447 del 4 marzo 2010 pronunciata dalla Corte dei Conti della Sicilia

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