Non è superfluo osservare, a questo proposito, come il principio fondamentale secondo cui le disposizioni dei bandi di gara che prevedono cause di esclusione debbono essere interpretate in senso restrittivo, riceva una ulteriore conferma dalla disciplina di cui all'art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, introdotto dall’art. 4, comma 2, lett. d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sulla tassatività delle cause di esclusione. Si osservi, inoltre, che il bando di gara, nel caso di specie, risulta esser stato pubblicato il 24 giugno 2011; nella vigenza, dunque, della disposizione appena richiamata.
Tratto dalla sentenza numero 298 del 20 marzo 2012 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari
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