il bando di gara ha assolto compiutamente all’onere di predeterminare con sufficiente chiarezza e precisione sia l’oggetto del servizio
La medesima normativa speciale di gara ha, altresì, introdotto una puntuale disciplina degli obblighi e delle responsabilità della ditta aggiudicataria a tutela della correttezza dell’esecuzione del servizio, in funzione degli interessi e delle esigenze ad esso sottesi.
l’affidamento di tale servizio c.d. “escluso” deve conformarsi, sulla base di quanto disposto dall’art. 27 del d.lgs. n. 163 del 2006 nonché dall’art. 2, commi 2, 3 e 4, del medesimo d.lgs. espressamente richiamato, ad un modello procedimentale rispettoso dei «principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità».
Alla luce della disciplina specificamente riservata a siffatto genere di contratti, dunque, non risulta applicabile l’art. 86, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, né con riguardo ai criteri di individuazione dell’anomalia dell’offerta né rispetto ai conseguenti oneri di valutazione di congruità, dovendosi quindi escludere che la stazione appaltante fosse in concreto tenuta al rispetto della procedura di verifica di cui agli artt. 86, comma 3, e 87 del codice dei contratti pubblici.
la lex specialis garantiva la possibilità di organizzare il servizio con moduli organizzativi diversi, purché idonei a rispettare gli obblighi contrattuali da esso derivanti, in ossequio all’espresso dettato del codice degli appalti, applicabile al caso in questione, di cui all’art. 68 sulle c.d. “specifiche tecniche”, improntato ad assicurare “pari accesso agli offerenti” senza limitazioni o requisiti di specificità tali da tradursi in ostacoli ingiustificati alla concorrenza, nel rispetto delle caratteristiche essenziali del servizio.
Con riguardo alla denunciata “carenza di motivazione” della nota in data 4.5.2012 con la quale la stazione appaltante ha risposto al preavviso di ricorso, limitandosi a comunicare il proprio diniego all’istanza di autotutela proposta dall’odierno ricorrente, è sufficiente rilevare che essa, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, risulta conforme alla lettera e alla ratio del disposto di cui all’art. 243-bis, il quale prescrive la comunicazione delle «determinazioni in ordine ai motivi indicati dall’interessato», essendo del tutto evidente che il diniego espresso di autotutela (quale potere di merito, che si esercita previa valutazione delle ragioni di pubblico interesse, valutazione riservata alla p.a. e insindacabile da parte del giudice), in quanto atto meramente confermativo dell’originario provvedimento di aggiudicazione, non compie una nuova valutazione degli interessi in gioco.
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