mercoledì 20 febbraio 2013

non sussiste alcun dubbio o perplessità circa la provenienza dell’offerta tecnica

né nel Codice dei contratti pubblici, né nel suo regolamento, né in altre disposizioni di legge vigenti e nemmeno nella specifica normativa di gara è prevista una clausola che sanziona con l’esclusione dalla procedura il concorrente che non presenta la sola parte tecnica dell’offerta sottoscritta anche dalla società mandante di un costituendo raggruppamento.

Soccorre a questo punto il disposto del comma 1 bis dell’art. 46 del Codice dei contratti pubblici, la cui introduzione ha comportato, significativamente, anche la modifica della rubrica dell’articolo con l’aggiunta della dizione “Tassatività delle cause di esclusione”.
Peraltro, nella vicenda in esame che ha visto:
- un unico plico contenente l’offerta e la documentazione del r.t.i. aggiudicatario giunto alla Stazione appaltante “integro e adeguatamente chiuso”, come attestato nel verbale del 31.1.2012;
- le due lettere d’intenti per la costituzione del raggruppamento temporaneo tra le imprese sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti;
- le due “attestazione dei requisiti” ove si consentiva l’accesso agli atti anche per la parte concernente l’offerta tecnica;
- l’offerta economica sottoscritta da entrambi i legali rappresentanti di Controinteressata Nordest e di Controinteressata 2;
- l’offerta tecnica redatta, per ogni pagina, su carta intestata congiunta;
non sussisteva alcun dubbio o perplessità circa la provenienza dell’offerta tecnica e, quindi, alcuna “incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta”, come prescrive il citato art. 46 del Codice per poter disporre legittimamente l’esclusione del raggruppamento capeggiato da Controinteressata Nordest

(...)

In pari termini si è recentemente espresso il Consiglio di Stato decidendo una vicenda nella quale si asseriva che un’offerta dovesse essere esclusa dalla gara perché parte della documentazione tecnica non era stata firmata anche dall’impresa mandataria. In presenza di un disciplinare di gara che per i raggruppamenti temporanei stabiliva che fosse sufficiente la sottoscrizione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, si è, condivisibilmente, ritenuto che la rilevata “incompletezza non poteva comportare tout court l'esclusione dalla gara (anche per la mancanza di una specifica clausola in tal senso), tanto più che l’imputabilità dell'offerta all'a.t.i. in questione era comunque assicurata, atteso che … era riportato anche il timbro della mandataria: si era pertanto in presenza di una irregolarità” legittimante il c.d. soccorso istruttorio (cfr., sez. V, 27.11.2012, n. 5971).

passaggio tratto dalla sentenza   numero 38 dell' 8  febbraio  2013 pronunciata dal Tar Provincia Autonoma di Trento

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