Il ricorso è fondato, essendo configurabili nella fattispecie all’esame del collegio tutte le componenti dell’illecito extracontrattuale della pubblica amministrazione nei seguenti termini.
Riguardo all’elemento soggettivo, con sentenza in data 30 settembre 2010, C-314/09, la Terza Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che la vigente normativa europea che regola le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi non consente che il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da un’amministrazione pubblica che abbia violato le norme sulla disciplina degli appalti sia subordinato al carattere colpevole di tale violazione.
Di conseguenza, al fine della configurabilità della risarcibilità dei danni per equivalente in materia di appalti pubblici, si può prescindere dall’accertamento della sussistenza della colpa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 482; sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686).
Con riferimento all’antigiuridicità, l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione è stata accertata prima da questo Tribunale e, successivamente, dal giudice di appello, che, con le decisioni citate in fatto, hanno disposto l’annullamento dei provvedimenti concernenti l’aggiudicazione della gara in questione in relazione alla predeterminazione da parte della commissione giudicatrice dei sub-criteri di valutazione delle offerte con i relativi sub-punteggi in una fase successiva a quella di apertura delle offerte e della conseguente violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa.
A CURA DI SONIA LAZZINI
passaggio tratto dalla sentenza numero 341 del 5 febbraio 2013 pronunciata dal Tar Lombardia,Milano
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